La sentenza del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2024, n. 8257 ribadisce un fondamentale principio in materia di accesso agli atti di gara.

Ai fini della limitazione del diritto di accesso da parte di un concorrente agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non basta affermare che essi attengono al know how aziendale, ma deve sussistere un’informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

In mancanza di questi requisiti e condizioni, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti.

Di.sa. sottolinea che l’intenzione del legislatore, consona al contesto concorrenziale, è quella di escludere dall’accesso agli atti di gara quella parte dell’offerta che riguarda le specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell’impresa in gara, vale a dire l’insieme del “saper fare” e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell’esercizio professionale dell’attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa nel mercato aperto alla concorrenza.

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