Accesso agli atti di gara – Esercizio abusivo – Inappropriata acquisizione di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale – In mancanza di impugnazione dell’aggiudicazione – Diniego (art. 53 d.lgs. n. 50/2016). L’acquisizione della documentazione tecnica della ditta controinteressata a fini di incremento della propria competitività concorrenziale ai danni di quest’ultima costituisce un esercizio abusivo del diritto di accesso [da parte della ricorrente], in quanto mirante ad una inappropriata acquisizione indiretta di informazioni coperte da segreto industriale e commerciale, tanto che la medesima ricorrente non aveva autorizzato l’Ente all’ostensione della documentazione tecnica di sua provenienza.
Peraltro, come è noto, i commi 5 e 6 dell’ art.53 del Codice dei contratti pubblici rimarcano come l’accesso “alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” sia consentito esclusivamente “ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.”.
Nel caso di specie, il provvedimento di aggiudicazione della gara, per libera scelta della [ricorrente] non è stato oggetto di impugnazione, ancorché pubblicato precedentemente alla proposizione del ricorso qui contestato e, comunque, portato a conoscenza della ricorrente, in tal modo rendendo evidente la disconnessione fra la proposta istanza di accesso e l’esigenza di tutelare le proprie ragioni in giudizio, essendoci stata la piena possibilità in proposito di presentare un primo ricorso avverso l’aggiudicazione, da integrare successivamente con motivi aggiunti all’esito della ostensione della più volte richiesta offerta tecnica. In assenza di tale attività processuale, non appare credibile la natura defensionale dell’accesso così come presentato in ricorso.