L’affidamento diretto rappresenta una delle modalità più rapide e flessibili per l’assegnazione di contratti pubblici, ma spesso sorgono dubbi su quale criterio di aggiudicazione debba essere applicato. Questo perché in realtà, il criterio di aggiudicazione, per una simile procedura, non è semplicemente previsto.

A ribadirlo è il parere del Supporto Giuridico della Provincia di Trento 2 marzo 2025, n. 479.

L’affidamento diretto non è una procedura di gara, anche quando viene effettuata un’acquisizione di più preventivi. La scelta del contraente avviene discrezionalmente da parte della stazione appaltante, sulla base di elementi economici e/o qualitativi, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) dell’Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici.

Anche nel caso in cui si tratti di un affidamento diretto per servizi ad alta intensità di manodopera, il criterio di aggiudicazione non è vincolato all’articolo 50, comma 4, lasciando così alle stazioni appaltanti margini di discrezionalità nella scelta del metodo più idoneo.

In conclusione, in caso di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. a) e lett. b), la stazione appaltante può scegliere il contraente in base alle esigenze del contratto, senza essere vincolata all’obbligo di adottare il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, come avviene invece per le procedure negoziate.

Di.sa. ricorda che, eccezione importante riguarda i casi in cui il Codice imponga espressamente un determinato criterio, come nel caso dei servizi sostitutivi di mensa, per i quali l’art. 131 impone il ricorso al miglior rapporto qualità/prezzo.

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