Gli enti locali possono effettuare un affidamento in house a una società, esercitando il controllo sulla stessa mediante una holding, ma dovendo sottoporre a verifica di congruità la soluzione. Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 1564/2020 , ha chiarito le condizioni per la possibile applicazione dell’in house «a cascata» e gli aspetti applicativi dell’articolo 192 del Dlgs 50/2016. I giudici amministrativi hanno preso in esame il ricorso relativo a un affidamento del servizio di gestione della farmacia comunale da parte di un Comune, a una società non direttamente partecipata dall’ente locale, ma da una holding della quale l’amministrazione detiene una quota. Nella sentenza si evidenzia come l’affidamento in house della gestione della farmacia comunale, sia avvenuta risultando sussistente il requisito del controllo analogo esercitato dal Comune rispettivamente sulla società holding e sulla società affidataria.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come l‘articolo 192, comma 2 del codice dei contratti pubblici imponga che l’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato, sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi.
La prima condizione consiste nell’obbligo di illustrare le ragioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al mercato. L’analisi è determinata dalle particolari caratteristiche dell’affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato fallimento del mercato rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, cui la società in house invece supplirebbe.
La seconda condizione consiste nell’obbligo di indicare gli specifici benefìci per la collettività connessi all’opzione per l’affidamento in house (dimostrazione che non è invece necessario fornire in caso di altre forme di affidamento, con particolare riguardo all’affidamento tramite gara).
Di.Sa ritiene che su questo aspetto, la previsione dell’ordinamento italiano, per supportare gli affidamenti in house, muove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica, relegandoli ad un ambito subordinato ed eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese.