L’ Autorità nazionale anticorruzione non è dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di contratti pubblici. Lo stabilisce il Tar Lazio, Sezione I, con la sentenza n. 12074 /2019.
Il caso giunge all’ attenzione dell’Anac che ha avviato un procedimento di verifica sulla legittimità della stessa, in particolare sulla legittimità della procedura per l’ individuazione del nuovo socio privato.La decisione dell’ Anac è stata impugnata dinanzi al Giudice amministrativo che, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. La sentenza del Tar Lazio ha stabilito che l’ atto impugnato, con il quale l’ Anac ha espresso delle valutazioni che possono eventualmente essere di impulso per l’ esercizio da parte della stazione appaltante o di altre Autorità dei propri poteri, è privo di autonoma consistenza lesiva ed ha la medesima natura di un parere non vincolante.
Di.Sa crede che il fatto che l’ Anac possa anche disporre la trasmissione dell’atto alle autorità competenti volte ad accertare eventuali profili di rilevanza di danno erariale dalle condotte oggetto di giudizio, costituisce uno strumento x dare effettività all’esercizio dei poteri di vigilanza spettanti all’autorità, ma non determina alcuna immediata conseguenza negativa, giuridicamente apprezzabile, nei confronti dei soggetti vigilati.