Cause da esclusione: l’IVA non pagata è motivo di annullamento dell’aggiudicazione?L’Iva non pagata da una società che si è aggiudicata un bando di gara può essere motivo di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione? Oggi analizziamo una interessante sentenza emessa dal Tar Campania(n.5022/2020) in cui si affronta questa delicata questione.

Aggiudicazione, contratto e revoca

Una cooperativa che ha fatto ricorso aveva preso parte a un bando di gara per il noleggio “a caldo” di mezzi meccanici. Gara che veniva aggiudicata proprio dalla cooperativa oggi protagonista del ricorso. Si procedeva così al contratto. Ma, con una nota del Rup, veniva comunicato il procedimento di revoca dell’aggiudicazione “essendo emerse delle irregolarità sui pagamenti dell’Iva dell’anno 2017”.

Mancato pagamento dell’Iva

Una cosa è certa: la cooperativa che si era aggiudicata la gara non aveva pagato l’Iva relativa all’anno 2017 per oltre 32 mila euro. Emerge così il fatto che la cooperativa, all’atto dell’avvio del procedimento del bando di gara, non ha presentato la documentazione corretta. Secondo la cooperativa, però, la revoca non può avvenire dopo la stipula del contratto perché, tra le varie cose appellate, “si incide sull’aggiudicazione non più efficace, a cui si è sovrapposto il contratto di appalto, per cui l’Amministrazione non poteva più esercitare il potere di revoca, ma operare il diritto di recesso” e “la revoca è stata disposta in assenza di un accertamento definitivo sull’omesso pagamento dell’Iva relativa all’anno 2017, dovendosi trattare di violazioni gravi definitivamente accertate, mentre nella specie non sono stati notificati l’avviso di accertamento e le successive cartelle di pagamento, comportando ciò il venir meno del debito iscritto a ruolo che, inoltre, neppure risulta dovuto ed è stato contestato con ricorso avverso la cartella”.

Non vale la decisione dell’Adunanza Plenaria

Secondo il Tar Campania in questo specifico caso non ci si può appellare a quanto dice l’Adunanza Plenaria e quindi che “nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvengano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo”. Questo perché, dicono i giudici, “la determinazione impugnata non si basa su una sopravvenienza ma è fondata su una ragione (preesistente) di esclusione, cosicché configura piuttosto un’ipotesi di annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione (disposta peraltro “sotto riserva di legge”). In tal senso, la qualificazione di “revoca” attribuita al provvedimento non incide sul potere del Giudice di vagliarne la legittimità in relazione al suo contenuto dispositivo”. Per questo “il ritiro dell’aggiudicazione si mostra legittimamente fondato sulla sussistenza di un motivo di esclusione che preclude alla ricorrente di rendersi affidataria del servizio.

Smentita la tesi di un’irregolarità non accertata

E’ bastato poco alla stazione appaltante per avere evidenza dell’Iva non pagata della cooperativa che si era aggiudicata la gara: un controllo con l’Agenzia delle Entrate che ha confermato il debito per il 2017. E non solo la cooperativa non ha pagato con i classici moduli periodici, ma non ha mai saldato le cartelle esattoriali inviate. Quindi si tratta, dicono i giudici del Tar Campania di “irregolarità tributarie definitivamente accertate”. E una irregolarità tributaria debba intendersi definitivamente accertata, come specificato dal Consiglio di Stato “se la cartella di pagamento è mero strumento della riscossione che segue una notifica di un precedente avviso di accertamento (contenente una pregressa richiesta di pagamento di debito tributario) e la definitività dell’accertamento decorre non già dalla notifica della cartella di pagamento, bensì da quella dell’avviso di accertamento”. Quindi per il Tar Campania è conclamato che si tratta “di un accertamento definitivo di un debito tributario, di cui la ricorrente non poteva fondatamente essere all’oscuro alla scadenza del termine di partecipazione alla gara e che ne determina l’esclusione”. Per questo i provvedimenti di esclusione “sono stati dunque legittimamente adottati, senza che sia apprezzabile il denunciato deficit motivazionale in presenza di atti aventi carattere vincolato alla verifica condotta e in relazione ai quali è in re ipsa l’interesse pubblico perseguito”. E quindi il ricorso va respinto e confermato il recesso del contratto.

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