Superbonus 110%, come anticipare i lavori prima della cessione del credito. Il decreto che disciplina il ricorso al Superbonus 110% approvato dal Governo è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutto è pronto quindi per procedere con il riconoscimento delle detrazioni fiscali spettanti per la riqualificazione energetica degli edifici. Ma, nell’attesa che l’iter di presentazione delle domande venga ultimato dai beneficiari, è possibile procedere con i lavori? Per avere accesso al Superbonus 110% bisogna essere in possesso di determinati requisiti.
Come è facile immaginare, tuttavia, la richiesta delle certificazioni necessarie per procedere e tutti adempimenti connessi può – inevitabilmente – allungare i tempi di riconoscimento delle agevolazioni. Questo, tuttavia, non impedisce ai contribuenti di poter avviare i lavori di ristrutturazione che, se rientrano tra quelli elencati dal decreto, daranno comunque diritto al Superbonus. I soggetti che non hanno abbastanza capienza fiscale per accedere alla detrazione in 5 anni e optano per la cessione del credito, infatti, possono comunque procedere con gli interventi più urgenti. Nell’attesa di avviare e concludere la pratica con la banca di riferimento, nello specifico, possono chiedere allo stesso Istituto di credito un prestito ponte, ovvero un prestito temporaneo finalizzato a coprire la cifra che corrisponde a quella riconosciuta poi dal Superbonus e che se accettato garantisce immediata liquidità per coprire le spese di inizio dei lavori.
Superbonus 110% gli interventi che danno diritto all’agevolazione
Tra gli interventi che danno diritto alle agevolazioni fiscali, il decreto che regola il ricorso al Superbonus identifica:
- interventi di riqualificazione energetica globale;
- interventi sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti;
- interventi di installazione di collettori solari;
- interventi riguardanti gli impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria;
- installazione e messa in opera, nelle unità’ abitative, di dispositivi e sistemi di building automation;
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio;
- interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi;
- interventi di fornitura e installazione di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti, all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;
- interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l’installazione di sistemi di building automation interventi di riduzione del rischio sismico.
Infine, va ricordato che, per tutti questi lavori, la detrazione dell’imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per la esecuzione degli interventi e agli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, compresi agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti come società, che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.