L’ emergenza Covid-19 è causa di estrema urgenza che giustifica l’ affidamento con procedure negoziate in termini ridottissimi. È questo uno dei punti di maggiore rilievo della comunicazione della Commissione europea dal titolo «orientamenti della Commissione europea sull’ utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» (2020/C 108 I/01) pubblicata sulla Guce del 1° aprile 2020 che si indirizza in particolare, ma non solo, alle stazioni appaltanti degli Stati membri che si trovano in prima linea per quanto riguarda la maggior parte di questi beni e servizi necessari ad affrontare l’ emergenza sanitaria in corso, ma anche infrastrutture ospedaliere e informatiche.
Vi è l’ opportunità di considerare diverse alternative: in primo luogo la riduzione considerevole dei termini per accelerare le procedure aperte o ristrette. In secondo luogo, «se tali margini di manovra non fossero sufficienti» le stazioni appaltanti – dice la comunicazione – possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa pubblicazione. La Commissione sottolinea che «potrebbe anche essere consentita l’ aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché quest’ ultimo sia l’ unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’ estrema urgenza». In ogni caso, gli acquirenti pubblici dovrebbero prendere in considerazione la ricerca di soluzioni alternative e interagire con il mercato.
Di.Sa precisa che al fine di accelerare gli appalti, le amministrazioni possono anche prevedere di: contattare i potenziali contraenti, nell’ Ue e al di fuori dell’ Ue, telefonicamente, via e-mail o di persona; incaricare agenti che abbiano contatti migliori sui mercati; inviare rappresentanti direttamente nei paesi che dispongono delle necessarie scorte e possono provvedere a una consegna immediata; contattare potenziali fornitori per concordare un incremento della produzione. Nel merito la Commissione indirizza le stazioni appaltanti all’ utilizzo di termini ridotti anche della meta (ad esempio da 30 a 15 per le procedure ristrette), ma soprattutto a utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando per ragione di estrema urgenza dettata da eventi imprevedibili.