Appalti PNRR: chiarimenti dal MIT su pari opportunità e inclusione lavorativa

In sede di gara una cooperativa sociale con più di 50 soci/lavoratori può dichiarare di avere meno di 15 dipendenti in quanto tutti soci/lavoratori e quindi di non essere tenuta al rispetto di quanto prescritto dall’art. 47, comma 2 e 3 e 3bis, del D.L. n. 77/2021 (Decreto PNRR)?

Pari opportunità e inclusione lavorativa: gli obblighi negli appalti PNRR/PNC

Pari opportunità di genere e generazionali e inclusione lavorativa per persone con disabilità negli appalti PNRR e PNC sono al centro di un nuovo quesito posto al Supporto giuridico del MIT e che ha trovato soluzione nel parere n. 1972/2023.

Preliminarmente il MIT ha ricordato che:

  • l’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 fa espresso riferimento agli “operatori economici”, comprendendo anche le coop sociali;
  • è necessario tenere conto del DPCM 7 dicembre 2021, con il quale sono state adottate le “Linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

Tornando alla partecipazione della cooperativa alla gara, è necessario attenersi a quanto previsto dalle norme stesse, facendo riferimento al rapporto di cui al comma 2 ed alla relazione di cui al comma 3, dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, trasmessi alle rappresentanze sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nello specifico il comma 2 dispone che Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”;

Il comma 3 invece prevede che “gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità”.

Il parere del MIT

Nel caso in esame, conclude il MIT, per la predisposizione del rapporto è necessario quindi prendere quale parametro di riferimento il numero totale degli assunti, facendo riferimento ai contratti di lavoro che rientrano nel concetto di assunzione. Per i soci/lavoratori, occorre considerare lo statuto societario che regola l’apporto lavorativo dei soci. Di conseguenza, si tratta di un dato che può fornire lo stesso operatore economico, considerato anche che i dipendenti con contratto a tempo determinato sono compresi nel calcolo del numero totale dei dipendenti, mentre vanno esclusi gli apprendistati.

 

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