Appalti pubblici e costi della manodopera: come fare se mancano le tabelle ministeriali?
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, all’articolo 41, comma 13, del d.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che per determinare i costi della manodopera vanno utilizzate le tabelle aggiornate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come fare quando le Tabelle ministeriali non sono disponibili?
Costi della manodopera: il calcolo senza le tabelle ministeriali
A rispondere al quesito di una Stazione Appaltante è stato il Supporto Giuridico del MIT, con il parere del 29 ottobre 2024, n. 2880, nel quale ha ricordato che il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. L’art. 41, comma 13, d.lgs. n. 36 del 2023, dispone infatti che “Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. (…)” .
In relazione a queste tabelle ministeriali, ANAC con la delibera del 21 novembre 2024, n. 534, ha richiamato la giurisprudenza in materia, secondo cui:
- i valori delle tabelle ministeriali costituiscono un mero parametro di valutazione della congruità dell’offerta;
- le tabelle ministeriali esprimono i costi medi della manodopera e svolgono una funzione indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali.
Le Linee Guida del Codice dei Contratti Pubblici
Fatte queste premesse, il MIT, specifica che, in assenza delle tabelle ministeriali, occorre procedere a definire l’importo a base d’asta e il costo della manodopera sulla base del procedimento indicato allo stesso comma 13 dell’art. 41, ovvero fare riferimento:
- ai valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- alle norme in materia previdenziale e assistenziale;
- ai diversi settori merceologici;
- alle differenti aree territoriali.