L’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie (gli appalti sottosoglia) le stazioni appaltanti procedano utilizzando le procedure semplificate.
Ciò dovrebbe significare che nel sottosoglia le stazioni appaltanti non abbiano alternative alle seguenti procedure:
- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando.
Ma cosa può accadere se una stazione appaltante decidesse di optare per una procedura aperta? Assolutamente nulla, in quanto pur essendo un obbligo normativo previsto espressamente dal Codice dei contratti, scegliere di optare per una procedura aperta non comporta sanzioni.
Il MIT ha confermato che le disposizioni di cui all’art. 50 vadano interpretate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione Europea che consentono sempre alle amministrazioni aggiudicatrici l’utilizzo delle procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2024/24/UE.
L’ANAC ha ribadito che è consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie anche il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi.
In conclusione, quindi, anche nel sottosoglia le amministrazioni aggiudicatrici possono scegliere, sulla base del principio del risultato, di affidarsi alle procedure semplificate o a quelle ordinarie.