Possibile inserire nell’offerta tecnica elementi economici se sono connessi ad elementi realizzativi dell’opera o del servizio. I giudici premettono che in termini generali il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trae fondamento dall’obiettivo di evitare che elementi di valutazione di carattere automatico possano influenzare la valutazione degli elementi discrezionali. È quindi finalizzato a attuare i principi di imparzialità e buon andamento dell’ azione amministrativa e si articola in tre regole: la componente tecnica dell’ offerta e la componente economica della stessa devono essere necessariamente inserite in buste separate e idoneamente sigillate; è precluso ai concorrenti l’ inserimento di elementi economico-quantitativi all’ interno della documentazione che compone l’ offerta tecnica (qualitativa); l’ apertura della busta contenente l’ offerta economica deve necessariamente seguire la valutazione dell’ offerta tecnica.
Di.Sa ricorda che il Consiglio di Stato ha precisato che il divieto di commistione fra elementi tecnici ed economici, che vale quando si aggiudica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, «non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica». Pertanto possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara.
Ad esempio si può ammettere l’indicazione nell’offerta tecnica di «alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica», o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell’ appalto.