Dal 5 agosto è operativo il modello Cila per il Superbonus 110%. Il nuovo modello standard dà totale concretizzazione alla semplificazione attinente i titoli edilizi richiesti per quegli interventi che godono della maxi-detrazione operata dal D.L. 77/2021, convertito nella legge n.108/2021, e quindi non è più necessaria la conferma dello stato legittimo dell’edificio.

In questo modello basta quindi indicare gli estremi del titolo abilitativo che hanno supposto la realizzazione dell’edificio o del provvedimento che ne ha garantito la legittimazione o asserire che la realizzazione è stata ultimata in una data antecedente al 1 settembre 1967.

Dal 1° giugno 2021, con l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, la non obbligatorietà della verifica dello stato legittimo, fa si che i tecnici non devono più controllare la regolarità dei lavori effettuati dopo la costruzione dell’immobile. Cosa permette questo? Permette di ridimensionare i tempi per l’inizio dei cantieri, soprattutto per quanto riguarda i condomini, e i costi attinenti le pratiche edilizie.

Di.Sa annuncia quindi che non avverrà più nessun tipo di condono per probabili abusi, che l’elaborato progettuale consisterà nella mera descrizione dell’ intervento da attuare, che non sarà più necessaria la comunicazione del certificato di agibilità, e che la Cila Superbonus non dovrà essere annullata nel caso in cui si debbano effettuare delle modifiche ma che queste potranno essere comunicate a fine lavori e rappresenteranno solo una integrazione della Cila presentata.

 

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