Codice dei contratti: Atto di segnalazione ANAC per semplificazioni su cauzione e pubblicità. L’Anac con atto di segnalazione n. 2 del 26 febbraio 2020 concernente l’articolo 93, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e gli articoli 36, comma 2, lettera a) e 98 del medesimo decreto ha segnalato al Governo ed al Parlamento:
- l’opportunità di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a tutti gli affidamenti di importo inferiore a una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata;
- l’opportunità di modificare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevedendo che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, fermi restando gli altri obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, non sia obbligatoria la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento previsto dall’articolo 98 del Codice.
Articolo 93, comma 1, del Codice
L’articolo 93, comma 1, del Codice prevede, al primo comma, che le offerte dei concorrenti debbano essere corredate da una garanzia fideiussoria (detta anche provvisoria), nella misura del 2% del prezzo a base di gara e che detta garanzia possa essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
L’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 93 del Codice riconosce alla stazione appaltante la facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, ovvero nelle ipotesi di affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000.
Trattandosi di una disposizione derogatoria, la stessa non può essere applicata a fattispecie analoghe, quali, ad esempio, le procedure aperte bandite da soggetti aggregatori, comprendenti lotti di importi minimali. Per tali procedure, quindi, la stazione appaltante è obbligata a richiedere la cauzione provvisoria, sebbene la richiesta potrebbe rivelarsi sproporzionata rispetto al beneficio atteso. L’entità della cauzione, anche in forza delle possibili riduzioni previste dalla norma, potrebbe infatti ammontare a poche decine di euro.
Per quanto esposto, tale opportunità di estendere la deroga prevista dall’articolo 93, primo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 potrebbe essere estesa a tutti gli affidamenti di importo inferiore ad una determinata soglia, indipendentemente dalla tipologia di procedura di selezione utilizzata.
Articoli 98 e 36, comma 1, lettera a) del Codice. Articolo del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016
L’articolo 98 del codice dei contratti pubblici stabilisce che le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso di pubblicazione con le modalità di cui all’articolo 72, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto. L’avviso ha il contenuto previsto dall’allegato XIV del codice dei contratti pubblici.
L’Anac ritiene che nel caso degli affidamenti diretti, la pubblicazione dell’avviso di post-informazione potrebbe rivelarsi un inutile appesantimento. Le informazioni che sarebbero contenute in tale documento coinciderebbero, infatti, con quelle già presenti nella determina a contrarre di cui all’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti pubblici. Ed invero, tale disposizione, con riferimento alle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), prevede che la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti.