Il contratto di avvalimento deve indicare espressamente le risorse e i mezzi che l’impresa ausiliaria mette a disposizione dell’impresa avvalente.
Serve fare un’opportuna distinzione tra: avvalimento di garanzia, e avvalimento definito tecnico od operativo. Il primo ha ad oggetto i requisiti di carattere economico-finanziario, il secondo requisiti di capacità tecnico-professionale. Nel primo non vi è la messa a disposizione di beni, risorse, cosa che, invece, per quanto concerne il secondo sussiste. Ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice dei contratti le attestazioni rilasciate dagli appositi organismi autorizzati dall’ANAC, provano sia il possesso dei requisiti di qualificazione, che le capacità tecniche e professionali.
In conclusione, il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dell’attestazione SOA non accompagnato da un contratto che indichi espressamente quali mezzi e risorse vengono messi a disposizione dell’ausiliata non consente che la stazione appaltante possa confidare su una buona esecuzione del servizio.
Il requisito di qualificazione, deve dunque essere provato dall’attestazione SOA, perché di per sé non vale ad escludere l’obbligo di determinare, ove oggetto di avvalimento, le risorse e i mezzi oggetto di prestito.