Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/2023 vi è il c.d. avvalimento premiale, ossia l’ipotesi in cui il prestito delle risorse da parte dell’ausiliaria sia diretto ad ottenere un punteggio più elevato in sede di valutazione dell’offerta per l’operatore economico, e non invece a sopperire a dei requisiti di capacità mancanti.
In caso di utilizzo dell’avvalimento per finalità migliorative dell’offerta, che deve essere espressamente dichiarato dall’operatore economico, restano fermi tutti gli adempimenti e gli obblighi previsti in caso di avvalimento “tipico”: unica differenza rispetto a quest’ultimo prevista dal nuovo Codice è il divieto per l’impresa ausiliaria di partecipare alla medesima procedura di gara.
L’avvalimento solo premiale consentito dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, non può essere applicato retroattivamente per gare bandite ai sensi del d.Lgs. n. 50/2016.
Nell’impostazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, come si legge nella stessa Relazione di accompagnamento, la disciplina dell’avvalimento è caratterizzata da un vero e proprio cambio di impostazione.
Di.sa. ribadisce che la differente impostazione dell’art. 104 del Codice dei contratti pubblici rispetto a quella dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, vigente ratione temporis, non consente in alcun modo una sua applicazione retroattiva.