In un bando di gara non è possibile prevedere delle clausole che esentino l’operatore dalla presentazione dell’autodichiarazione relativa ai requisiti (DGUE).

Lo ha chiarito l’ANAC, con il Comunicato del Presidente del 26 gennaio 2022, a seguito del procedimento avviato nei confronti di una stazione appaltante per l’aggiudicazione di un servizio. Nella documentazione di gara era infatti specificato che in fase di presentazione dell’offerta, l’operatore economico si intendeva in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, economico finanziario e tecnico organizzativo previsti ai fini della partecipazione, senza che fosse necessario fornire il DGUE.

Come specificato nel Comunicato, la previsione è in contrasto con quanto disposto dagli artt. 80, 83 e 85 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e preclude sia l’imputabilità della falsa dichiarazione eventualmente resa, che l’irrogazione delle correlate sanzioni previste nello stesso Codice agli articoli 80, commi 5 e 12 e all’articolo 213.

Di.sa ricorda che il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo):

– è un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità, che funge da prova documentale preliminare in tutte le procedure di appalto pubblico;

– è obbligatorio per le gare di appalto nei settori ordinari e speciali, di importo superiore o inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

– è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di selezione.

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