Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: nuovo intervento del Consiglio di Stato. L’art. 97 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ha creato qualche problematica a seguito delle ultime modifiche apportate al calcolo della soglia di anomalia dal Decreto-Legge n. 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), convertito dalla Legge n. 55/2019.

Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: gli interventi della giurisprudenza

Problematiche che, nell’ultimo anno di applicazione delle nuove modalità previste dallo Sblocca Cantieri, sono state affrontate dalla giurisprudenza con interventi che nel tempo ne hanno chiarito la portata applicativa.

L’ultimo chiarimento arriva dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2556 del 6 maggio 2020 che interviene sulla riforma di una precedente decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso presentato da un concorrente escluso dalla stazione appaltante per offerta anormalmente bassa. In primo grado i giudici avevano confermato la tesi dell’appellante di un errore nell’algoritmo di calcolo della soglia di anomalia.

Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: la sentenza di primo grado

Entrando nel dettaglio, la sentenza appellata aveva ritenuto l’algoritmo di calcolo applicato dalla piattaforma telematica utilizzata per la procedura di gara non conforme alla lettera d) dell’art. 97, comma 2 del Codice dei contratti, ai sensi del quale la soglia di anomalia calcolata in base alle precedenti lettere della medesima disposizione «viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b)».

Secondo la sentenza l’errore nell’algoritmo utilizzato dalla stazione appaltante era consistito nel decrementare la soglia di anomalia calcolata di un valore assoluto anziché di un valore percentuale.

Criterio del prezzo più basso e Calcolo soglia di anomalia: la sentenza del Consiglio di Stato

La questione oggetto della contesa riguarda il fatto se il valore ottenuto applicando allo scarto medio aritmetico il prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi sia o meno “un valore percentuale“, ai sensi dell’art. 97, comma 2, lett. d) del Codice dei contrati pubblici.

Come ricordato dal Consiglio di Stato, tutti i valori ottenuti attraverso le operazioni previste dall’art. 97, comma 2 del codice dei contratti pubblici consistono in percentuali rispetto alla base d’asta:

  • a partire dalla media dei ribassi percentuali prevista dalla lettera a);
  • per proseguire con lo scarto medio aritmetico dei medesimi ribassi di cui alla lettera b), pari al differenziale medio di quelli superiori alla media;
  • quindi, evidentemente, la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico ai sensi della lettera c);
  • e per finire al valore ottenuto, secondo quanto dispone la lettera d), applicando il prodotto delle prime due cifre della somma dei ribassi allo scarto medio aritmetico, ovvero ad un valore già espresso in percentuale, di cui deve essere decrementata la somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico.

Correttamente, la Stazione Appaltante aveva applicato quale valore correttivo ai sensi della lettera da ultimo richiamata, un «valore percentuale» in base alla medesima lettera, omogeneo alla somma della media dei ribassi con lo scarto medio aritmetico medio che va a decrementare.

Per effetto di questa testi, il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado.

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