Superbonus 2021: aggiornato il cartello di cantiere. Nel 2021 sono molte le disposizioni previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio che hanno subito una modifica. Tra queste, quelle relative al cartello di cantiere.
L’obbligo del Cartello di cantiere
Partiamo dall’inizio, quello del cartello di cantiere è un obbligo previsto dall’art. 20, comma 6 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che rimanda le modalità esecutive ai regolamenti edilizi comunali.
Un obbligo ribadito all’art. 27, comma 4 del Testo Unico Edilizia per una corretta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia: “Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti”.
Lo stesso obbligo è previsto all’art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) che, parlando degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, impone: “Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere”.
I dati del Cartello di cantiere
Come detto, le modalità esecutive dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere sono riportate all’interno dei regolamenti edilizi che possono definirne anche le dimensioni minimi. Premesso che il cartello va sempre esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, i contenuti minimi sono:
- nome e cognome del proprietario committente (per i lavori privati), nome dell’amministrazione pubblica (per i lavori pubblici);
- nome, cognome e titolo professionale del progettista e del direttore dei lavori e del progettista delle strutture portanti;
- nome, cognome e titolo professionale del responsabile della sicurezza;
- denominazione dell’impresa assuntrice dei lavori o l’indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;
- nome, cognome e qualifica del responsabile tecnico del cantiere;
- estremi dell’autorizzazione o concessione assentita o rilasciata.
Il cartello per i cantieri che accedono al superbonus 110%
L’articolo 1, comma 66, lettera q) della Legge di Bilancio 2021 ha aggiunto il comma 14-bis all’art. 119 del Decreto Rilancio. Come questo nuovo comma è stato previsto l’inserimento di una particolare dicitura all’interno del cartello di cantiere per i lavori che accedono alle detrazioni fiscali del 110%.
In particolare, dal 2021 si dovrà indicare la seguente dicitura:
“Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.