L’art. 93, comma 1, del d.lgs. 50/16 stabilisce che l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
La cauzione provvisoria è una garanzia fideiussoria pretesa dalle Stazioni Appaltanti e richiesta alle aziende che vogliono partecipare a gare di appalto per lavori, servizi, forniture e manutenzioni. Tale fideiussione risarcisce la Stazione Appaltante nel caso in cui l’azienda che vince la gara non firmi il contratto di appalto.
La regolarizzazione della cauzione provvisoria è consentita solo in caso di mancata produzione del documento rappresentativo per svista o dimenticanza e sempre che essa si riferisca ad un atto comunque perfezionato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
Quindi in caso di irregolarità concernenti la cauzione provvisoria è ammesso l’istituto del soccorso istruttorio, ma l’operatore può restare in gara solo se la cauzione provvisoria presentata in sanatoria, come pure la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva, sono di data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
Di.sa. ritiene che diversamente, qualora fosse consentita la presentazione di una cauzione provvisoria formata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, e, nel termine del soccorso istruttorio, si violerebbe la par condicio tra i concorrenti.