CCNL sopravvenuto nel corso della verifica di anomalia offerta

TAR Venezia, 03.12.2024 n. 2871

Del resto, un calcolo attendibile sul costo del lavoro non poteva prescindere dal rinnovo del CCNL del personale delle cooperative di settore avvenuto il 26 gennaio 2024, poi recepito dalle tabelle ministeriali emanate prima del termine di presentazione delle offerte. Trattasi di una voce di costo già vigente al momento della verifica di anomalia, che avrebbe necessitato di una valutazione puntuale da parte dell’aggiudicataria, al fine di dimostrare la congruità della propria offerta in considerazione della specifica organizzazione aziendale.
In tal senso, il Collegio ritiene di dover dare continuità ai principi espressi dal Consiglio di Stato, i quali – seppur riferiti al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ratione temporis vigente – conservano tuttora attualità, posto che il nuovo codice dei contratti pubblici non ha innovato nella sostanza il subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta.
Ebbene, il controllo della sostenibilità economica dell’offerta aggiudicataria ha sicuramente lo scopo di stabilire se l’offerta è attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Tuttavia, “accanto a questa finalità generale, nella specifica ipotesi di verifica imposta dall’art. 95, comma 10, secondo periodo, se ne aggiunge un’altra, ossia l’esigenza di assicurare la piena applicazione non solo dei «trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» (applicazione garantita dall’art. 97, comma 6, che li sottrae anche alle giustificazioni o spiegazioni dell’offerente) ma anche la effettiva applicazione dei trattamenti normativi ed economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative (art. 23, comma 16), salva la possibilità – qui consentita all’offerente – di presentare giustificazioni idonee a dare conto dello scostamento rispetto alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro (giurisprudenza consolidata: per tutte Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2020, n. 369)
Nel caso in esame le due finalità convergono e si specificano nel senso che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi” (Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2023, n. 6652, richiamata da ultimo da T.A.R. Campania, Napoli, n. 6012/2024, cit.).
In conclusione, a fronte del rinnovo del CCNL di riferimento, le scarne giustificazioni rese da OMISSIS sul costo del lavoro – calibrate su livelli retributivi non più aggiornati – non permettono di stabilire se l’importo offerto rispetti, anche alla luce dell’organizzazione aziendale dalla stessa predisposta, i nuovi trattamenti salariali minimi inderogabili.

 

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