Per poter essere classificati come centrale di committenza, bisogna essere iscritti sia nel registro dell’anagrafe delle stazioni appaltanti, che in quello dell’Anac; è vietata inoltre la richiesta ai concorrenti o all’aggiudicatario, di rimborsi da effettuare per i costi di gestione delle gare.

Per quanto riguarda il dover essere iscritto nel registro dell’anagrafe delle stazioni appaltanti, questo è  menzionato nell’ art. 33-Ter del decreto-legge 179/2012, mentre per quanto concerne l’obbligo di essere iscritto anche nei registri dei soggetti aggregatori dell’ Anac, questo è diciplinato dall’ art. 213, comma 16, del codice appalti.

Di.Sa afferma che,come letto anche sopra,sono vietate le richieste di rimborsi per i costi di gestione delle gare ai concorrenti o all’aggiudicatario e questo lo si legge nell’art. 16-bis del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. In tale articolo si capisce bene che nei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, tali rimborsi sono a carico del contraente privato e dunque non devono assolutamente essere posti a carico dei concorrenti nè appunto dell’aggiudicatario.

 

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