Cessione bonus edilizi: come tutelarsi dalla responsabilità solidale

Dopo mesi di campagne mediatiche contro le frodi nei bonus edilizi (in cui raramente si è fatta distinzione tra il superbonus 110% e le altre detrazioni fiscali) e continue modifiche normative, con l’arrivo della circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate nuovi dubbi si sono insinuati nel mercato della cessione del credito, vanificando ogni tentativo di risolvere il dramma economico generato dal blocco degli acquisti.

La responsabilità solidale per l’Agenzia delle Entrate

A preoccupare maggiormente è il paragrafo 5.3 della super circolare dedicato alle attività di controllo e ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. Prendendo “spunto” dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade nel caso vengano meno i presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, sia nel caso di utilizzo diretto in dichiarazione dei redditi che di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).

In questo secondo caso, l’art. 121 del Decreto Rilancio non entra particolarmente nel dettaglio, prevedendo:

  • al comma 4 che “I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto“;
  • al comma 6 che “Il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi“.

In virtù di queste due disposizioni, il Fisco ha confermato che il recupero dell’importo della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ma anche che:

  • i fornitori e i soggetti cessionari rispondono per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto;
  • in presenza di concorso nella violazione, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.

La valutazione della diligenza

Secondo il Fisco la responsabilità in solido su eventuali illeciti rileverebbe “solo” nel caso in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica “diligenza” richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.

Diligenza che andrebbe valutata relativamente alla prova dei seguenti profili:

  1. profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito:
    • assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto;
    • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
    • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
    • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
    • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti;
    • mancata effettuazione dei lavori;
  2. profili correlati alla normativa antiriciclaggio.

L’Agenzia delle Entrate afferma che la verifica della responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali deve essere particolarmente elevato e qualificato.

Concludendo il Fisco ammette che le comunicazioni inviate alla Piattaforma per le cessioni dei crediti non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni civilistiche. In particolare:

  • la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto rende noto all’Agenzia delle entrate di aver ceduto un credito di imposta, derivante da una detrazione fiscale, ad altro soggetto (anche il fornitore), al fine di consentirne l’utilizzo da parte di quest’ultimo (in qualità di cessionario):
    • mediante la compensazione attraverso il modello F24; oppure
    • mediante una successiva cessione ad altro soggetto terzo (ulteriore cessionario).
  • la predetta comunicazione consente, altresì, all’amministrazione finanziaria di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione;
  • la presenza del credito sulla Piattaforma non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell’effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine.

Per quanto sopra descritto, ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito.

Come tutelarsi dalla responsabilità solidale?

Le modalità di tutela dalla responsabilità solidale sono tante. Nonostante l’Agenzia delle Entrate non ne faccia menzione, in molti si sono lasciati andare in teorie che si basano su un eventuale previsione (che non c’è) all’interno della super circolare n. 23/E su come tutelarsi dalla responsabilità solidale. Addirittura c’è chi avrebbe ammesso che la super circolare richieda una relazione fotografica tra i documenti necessari per tutelarsi dalla responsabilità solidale.

Chiariamolo subito: l’Agenzia delle Entrate non fa alcuna menzione circa la documentazione da verificare per dimostrare di essere stati “diligenti” nel valutare l’acquisto di un credito edilizio. Prendendo, però, in esame i profili oggettivi e soggettivi definiti nel paragrafo 5.3 della circolare, è possibile trarre alcune conseguenze.

Assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto

Partiamo dalla documentazione. La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ha definito puntualmente la documentazione da conservare e controllare.

Certamente andranno effettuati i controlli circa il profilo soggettivo e, quindi, verificare che il soggetto beneficiario del bonus sia tra quelli indicati all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio. Poi va verificato che il soggetto beneficiario possegga un titolo idoneo per intervenire sull’immobile.

A questo punto è chiaro che il primo controllo è di natura edilizia: va verificato il deposito della CILAS o, nel caso di demolizione e ricostruzione, di altro titolo.

Altro aspetto riguarda le caratteristiche tecniche dell’intervento. Nel caso di ecobonus 110% occorre verificare la presenza dei seguenti documenti:

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea;
  • attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento;
  • attestato di prestazione energetica (APE) post intervento;
  • relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
  • in presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
  • dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021);
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • visto di conformità.

Nel caso di sismabonus 110% occorre verificare la presenza dei seguenti documenti:

  • asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL;
  • ricevuta di deposito presso lo sportello unico;
  • iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali;
  • polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione;
  • attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante;
  • relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune in presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato;
  • rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • visto di conformità.

Altri documenti da verificare sono:

  • fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del DPR n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti;
  • bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili;
  • documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori);
  • certificazione dell’amministratore di condominio.

Certamente dotare il cantiere di un report fotografico è una soluzione che consente di dimostrare la diligenza relativamente all’ultimo dei punti rilevati dall’Agenzia delle Entrate: la mancata effettuazione dei lavori.

Incoerenze e anomalie

Certamente più complicati sono i controlli relativi a:

  • incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame;
  • sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare;
  • incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario della detrazione;
  • anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti.

Punti sui quali si è espressa l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) rilevando ad esempio che:

  • lo sconto in fattura e la cessione del credito sono modalità di utilizzo dei bonus che aprono gli interventi anche agli incapienti, ovvero soggetti sui quali il cessionario non può avere un quadro certo e sicuro del profilo reddituale e patrimoniale;
  • relativamente alla sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare, è evidente che i lavori agevolati potrebbero essere effettuati su immobili aventi un valore di mercato molto ridotto proprio allo scopo di aumentarlo.

Conclusioni

Volendo concludere, quando si ha a che fare con il superbonus è sempre opportuno:

  • relazionare tutto quello che si fa;
  • allegare eventuali circolare, risoluzioni, risposte o guide a supporto di eventuali scelte;
  • conservare con cura abilitazioni, asseverazioni, attestazioni, visti, computi, progetti, fatture, pagamenti;
  • se possibile realizzare foto e/o video giornalieri del cantiere (come detto sono un ottimo modo per dimostrare l’esistenza del cantiere e la realizzazione dell’intervento).

Chiaro è che aver controllato con cura questa documentazione, mette al riparo il contribuente da eventuali controlli e rende il credito più facilmente spendibile.

Ma la soluzione migliore per non avere sorprese è anche quella di affidarsi a professionisti e imprese dalle comprovate esperienze, le cui responsabilità e compiti siano correttamente definiti. Professionisti che progettano, asseverano, attestano, dirigono e che non abbiamo alcun rapporto con le imprese esecutrici. Questo è certamente il miglior modo per tutelare la propria casa e i propri risparmi.

 

lavoripubblici

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