Cessione bonus edilizi: perché serve la certificazione del Fisco?

Il processo superbonus e quello degli altri bonus edilizi utilizzati mediante opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) comprende una serie di misure previste per “verificare” il credito maturato per questi interventi.

Per quale motivo allora servirebbe una ulteriore attestazione dello Stato per certificare la veridicità del credito? Proveremo a rispondere a questa domanda parlando del sistema di controllo a cui sono sottoposti i bonus edilizi utilizzati mediante opzioni alternative, ricordando il 12 novembre 2021 come data spartiacque per l’entrata in vigore dei controlli previsti dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e il 17 febbraio 2021 per l’entrata in vigore della documentazione necessaria per eliminare la responsabilità solidale (prevista dal D.L. n. 11/2023, c.d. Decreto Cessioni).

Cessione del credito: i controlli

Entrando nel dettaglio, la normativa prevede diversi tipi di adempimenti e controlli per avere accesso ai bonus e poter utilizzare le opzioni alternative. Controlli che prevedono diversi soggetti:

  • i professionisti dell’area tecnica che si occupano:
    • della fase progettuale, della richiesta (eventuale) del titolo edilizio, della direzione dei lavori e del collaudo;
    • dell’asseverazione del rispetto dei requisiti minimi (se prevista);
    • dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute (sempre indispensabile nel caso di utilizzo della detrazione tramite opzioni alternative);
      (queste due asseverazioni sono state estese dal D.L. n. 157/2021 a tutti i bonus edilizi utilizzati mediante opzioni alternative
  • i professionisti “fiscali” che si occupano del rilascio del visto di congruità necessario per attestare la regolarità della documentazione;
  • l’Enea con i suoi controlli documentali e in sito (artt. 4 e 5 del DM Asseverazioni 06/08/2020);
  • l’Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma di comunicazione della cessione (i controlli sono previsti dall’art. 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020);
  • la Guardia di Finanza tramite i software Prisma (Portale RIScossioni Monitoraggi e Applicazioni) e Monic (MONItoraggio delle Compensazioni).

Professionisti: sanzioni e assicurazione

Al fine di scongiurare possibili condotte fraudolente, l’art. 119, comma 13-bis.1 ha previsto la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro per i professionisti che nelle attività di asseverazione del rispetto dei requisiti minimi e della congruità delle spese espongono informazioni false o omettono di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso. Inoltre, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Il successivo comma 14 dell’art. 119 prevede:

  • sanzioni penali nel caso di attestazioni infedeli che costituiscano reato;
  • sanzioni amministrative pecuniarie da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa;
  • l’obbligo di polizza di assicurazione della responsabilità civile, per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Obbligo che è possibile ottemperare attraverso 3 possibilità:

  1. assicurazione “single project”, dedicata cioè al singolo intervento e con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni;
  2. normale RC professionale purché questa:
    1. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
    2. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
    3. garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti;
  3. polizza dedicata alle attività di attestazione e asseverazione con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Da ricordare che l’assicurazione professionale si attiva in caso di “errori tecnici” e non se il professionista commette delle frodi.

Responsabilità solidale e sequestro preventivo

Altro aspetto riguarda la responsabilità in caso di mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta (art. 121, comma 5 e 6 del Decreto Rilancio). Il Decreto Legge n. 11/2023 ha inserito all’interno del citato art. 121, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater che esclude la responsabilità solidale nel caso in cui i cessionari siano in possesso di una specifica documentazione.

Ciò su cui, invece, non è mai stato posto rimedio è il sequestro preventivo del credito ceduto per interventi privi dei requisiti previsti dalla norma. La Corte di Cassazione ha più volte spiegato che l’art. 321 del c.p.p., e quindi il sequestro preventivo del credito, è applicabile anche nei confronti del cessionario privo di responsabilità. Ciò significa che il credito viene preventivamente bloccato a monte con effetti su tutta la catena di cessionari.

Il “bollino” del Fisco

Tutto ciò premesso, considerato che la stessa normativa contempla casi di dolo e frode, e che il sequestro preventivo è una “tagliola” a cui è sottoposta tutta la catena di cessionari, è allo studio del Governo uno strumento che possa ertificare la veridicità del credito.

Mentre la prassi prevede che i cessionari controllino ogni documento al fine di verificare la spettanza del credito, una eventuale certificazione dello Stato (attraverso ad esempio l’Agenzia delle Entrate), metterebbe al riparo da eventuali problematiche ogni soggetto decidesse di acquistare un credito fiscale.

Una sorta di “bollino” che sulla base delle asseverazioni e controlli trasformerebbe il credito il un vero e proprio titolo garantito. Una soluzione decisamente utile, forse “pensata” tardivamente. Ma meglio tardi che mai.

 

lavoripubblici

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