Cessione crediti edilizi: la check list che elimina la responsabilità solidale

Sul futuro del superbonus e del meccanismo di cessione dei crediti edilizi ho sempre detto che spetta agli attuali Governo e Parlamento ogni decisione. Decisione che, però, mi sarei augurato avesse potuto prendere in considerazione i tempi dell’edilizia, tendenzialmente molto limitati, e quelli dei Decreti Legge che ormai scandiscono tutte le attività normative del nostro Paese cambiando le regole dall’oggi al domani.

Decreto Cessioni: stop alle progettazioni

Aver bloccato il meccanismo di cessione dei crediti dall’oggi al domani (pubblicazione Decreto Legge il 16 febbraio 2023, entrata in vigore del divieto il giorno successivo) avrà necessariamente un impatto su tutte le attività di progettazione in corso. Come già accaduto con il Decreto Aiuti-quater, chi ha scritto il nuovo Decreto Cessioni avrà certamente dimenticato che l’atto di presentazione di una CILAS o di un titolo edilizio è solo la parte finale di una lunga attività di progettazione che prevede almeno:

  • analisi e audit preliminari;
  • sopralluoghi;
  • verifiche allo Sportello Unico Edilizia e al Catasto;
  • progettazione definitiva/esecutiva;
  • computo metrico.

Tutte attività basate almeno fin’ora sull’idea che una volta avviato l’intervento si sarebbe potuto procedere con lo sconto in fattura o la cessione del credito. Eliminate queste due possibilità, è molto probabile che tutte le attività di progettazione non conducano più ad alcun intervento ed è molto probabile l’attivazione di contenziosi tra professionisti (che giustamente vorranno pagato il loro lavoro) e committenti (che daranno la colpa ai progettisti di non aver presentato CILAS e titoli in tempo).

Senza considerare gli ingenti investimenti di imprese e fornitori che, pianificando la loro attività imprenditoriale (almeno) a 2/3 anni, si ritroveranno con attrezzature, capannoni, manodopera,…e tanti debiti, senza più alcuna necessità visto che i numeri che svilupperanno a partire dal 17 febbraio 2023 saranno in ovvia controtendenza rispetto ai precedenti.

La check list per la responsabilità solidale

Per quanto riguarda l’intervento sul “passato”, il nuovo Decreto Cessioni prova a sbloccare i crediti incagliati, agendo su una delle problematiche emerse a giugno 2022 con la nota circolare n. 23/E (poi corretta) dell’Agenzia delle Entrate: la responsabilità solidale del cessionario.

Una responsabilità che l’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n.11 circoscrive ai soli casi di dolo, eliminandola completamente nel caso in cui i cessionari dimostrino di aver acquisito il credito di imposta, avendo acquisito prima la seguente documentazione, relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  2. notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza);
  3. visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d), del Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) che attesti tale circostanza;
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere.
  9. un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Viene specificato anche che:

  • l’esclusione della responsabilità solidale vale anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione;
  • il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o non gravità della negligenza. Sull’ente impositore grava l’onere della prova della sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale.

E il sequestro preventivo?

Ci sarà da capire se questa check list avrà effetti sullo sblocco degli acquisti, al momento bloccati non solo dalla possibilità di concorrere al reato penale ma anche dalla mannaia del sequestro preventivo che diverse sentenze della Corte di Cassazione arrivate a fine ottobre 2022 han evidenziato.

Appare utile ricordare i seguenti interventi della Corte di Cassazione:

  • Sentenza n. 40867/2022 – che riguarda Poste Italiane;
  • Sentenza n. 40865/2022 – che riguarda Banco Desio e della Brianza;
  • Sentenza n. 40866/2022 – che riguarda Illimity Bank;
  • Sentenza n. 40868/2022 – che riguarda Groupama;
  • Sentenza n. 40869/2022 – che riguarda Cassa Depositi e Prestiti.

Tutte sentenze fotocopia in cui la Cassazione ha evidenziato l’assenza di specifiche deroghe all’art. 321 del Codice di procedura penale e per questo l’impossibilità che l’assenza di responsabilità solidale possa avere effetti sul sequestro preventivo del credito che si applicherebbe sempre anche al cessionario senza colpe.

Secondo gli ermellini, l’applicazione del sequestro preventivo implica solo un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede.

una possibilità/rischio su cui i cessionari si dovranno sempre confrontare a prescindere.

 

lavoripubblici

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