Cessione del credito e responsabilità, per i tecnici c’è il dubbio di legittimità costituzionale

La normativa sulla cessione del credito continua a presentare delle criticità. A sostenerlo è la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha messo in evidenza alcuni aspetti delle modifiche introdotte con il ddl “Aiuti-bis”.

Cessione del credito e responsabilità solidale, la nuova disciplina

Il ddl prevede che i cessionari possano sempre e comunque essere chiamati a rispondere in solido solo in caso di dolo o colpa grave.

La norma ha cancellato la responsabilità solidale per la cessione dei crediti relativi a lavori incentivati con il Superbonus.

Per gli altri bonus edilizi, la responsabilità solidale è cancellata solo per le cessioni effettuate dopo il 12 novembre 2021, cioè dopo l’entrata in vigore del Decreto “Antifrode”, che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Per le cessioni precedenti al 12 novembre 2021, relative ai bonus edilizi diversi dal Superbonus, la responsabilità solidale del cessionario è esclusa se il cedente acquisisce, e rilascia al cessionario, l’asseverazione di un tecnico che certifichi l’effettiva realizzazione del lavoro agevolato. Per questo “sconto di responsabilità” ci sono due condizioni:
– il cedente deve essere un soggetto diverso da banche, istituti di credito e assicurazioni;
– il cedente deve coincidere con il fornitore.

Cessione del credito, RPT: responsabilità pesanti per i cedenti non fornitori

RPT ritiene che la norma si presti a una valutazione di dubbia costituzionalità.

RPT evidenzia infatti che il ddl prevede la responsabilità in solido per il fornitore che ha applicato lo sconto, mentre “la posizioni del beneficiario del credito ceduto, ossia di chi effettivamente se ne avvale in compensazione dei debiti verso l’erario, e quella del cessionario risultano alleggerite, dato che possono essere coinvolti nel recupero solo se si verificano contemporaneamente il concorso in violazione e il dolo o colpa grave”.

La disposizione, continua RPT, “si applica solo ai crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni previste”. Si tratta dei crediti successivi all’entrata in vigore del decreto “Antifrode”.

RPT sottolinea che, per i crediti precedenti, si verifica una distorsione che crea una disparità di trattamento tra i cedenti. A beneficiare della limitazione della responsabilità, rimarca RPT, sono solo i cedenti che coincidono con il fornitore.

Al contrario, spiega RPT, per le banche e le assicurazioni, o per i cedenti che non coincidono con i fornitori, i crediti vecchi continuano a rappresentare un problema. “Quest’ultima ipotesi  – scrive RPT in una nota – solleva qualche dubbio di legittimità costituzionale. Non si capisce, infatti, il motivo per cui il cedente non fornitore debba godere di un regime di responsabilità molto più pesante del cedente fornitore, essendo chiamato a rispondere pure della colpa lieve”.

RPT ha quindi chiesto un parere della Commissione di monitoraggio e la conseguente condivisione da parte dell’Agenzia delle Entrate per ridare fluidità al meccanismo della cessione del credito.

 

edilportale

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