Cessione superbonus e crediti edilizi: chiesta proroga per l’esercizio delle opzioni
Prosegue al Senato il percorso del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 198/2022 (c.d. Milleproroghe) che come ogni anno contiene al suo interno tante disposizioni volte a prorogare alcune scadenze che difficilmente potranno essere rispettate. Tra queste ne è stata inserita una (in discussione) che riguarda la cessione del superbonus e degli altri bonus edilizi così come previsto all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Cessione superbonus e crediti edilizi: 16 marzo 2023
Benché nel 2021 e nel 2022 questa data sia stata prorogata più volte a causa prima dell’emergenza Covid e poi dalle ripetute modifiche all’art. 121 che hanno costretto in Governo Draghi ad intervenire, sulle spese sostenute nel 2022 contribuenti (detrazione diretta), imprese e professionisti (detrazione indiretta maturata a seguito di sconto in fattura), dovranno comunicare entro il 16 marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate la scelta delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Superato il 16 marzo 2023, l’unica opzioni sarà quella di utilizzare la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Possibilità che, purtroppo, non andrà bene per i numerosi soggetti che hanno avviato interventi sulla base di una normativa differente e, naturalmente, condizioni di mercato che (benché fosse chiaro a tutti che la cessione non è un diritto) non lasciavano presagire un blocco degli acquisti. Cosa avvenuta a partire da gennaio 2022 con la prima modifica arrivata dal Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).
Milleproroghe in conversione
È atteso in aula al Senato il 14 febbraio 2023 il ddl di conversione del Decreto Milleproroghe che, come da copione, dovrà essere convertito entro il 27 febbraio 2023. Tra gli emendamenti presentati ne segnaliamo due a firma di Guido Quintino Liris e Marco Lisei, entrambi senatori del gruppo Fratelli d’Italia.
Un emendamento (109) all’art. 3 chiede una proroga al 16 giugno 2023 per la scadenza delle comunicazioni da trasmettere all’Agenzie delle Entrate relative alla scelta dell’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34.
Un emendamento all’art. 22 (0.18) propone una modifica dell’art. 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con l’aggiunta al comma 3 del seguente periodo: “La quota di crediti d’imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell’anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell’anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi”.