Chi fa parte della commissione di gara, anche se responsabile del servizio interessato dall’appalto, non può approvare gli atti di gara. Nel procedimento d’appalto, a differenza di quanto accade in generale nel procedimento amministrativo, esiste un principio di terzietà tra i soggetti che hanno predisposto gli atti e il soggetto chiamato a effettuare il controllo sulla regolarità delle operazioni compiute e quindi ad adottare la determinazione di aggiudicazione. È questa, in sintesi, la riflessione statuita con la sentenza del Tar Sicilia n. 2926/2019.
L’aspetto interessante della pronuncia, è quello relativo alla pretesa incompatibilità di ruoli tra organo controllato e soggetto deputato al controllo. Il fatto che la proposta di aggiudicazione sia stata approvata dal responsabile del servizio del Comune richiedente la gara, anche commissario del collegio giudicatore, rende gli atti illegittimi. Il giudice siciliano non ha ravvisato ragioni per discostarsi «dal condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui sussisterebbe incompatibilità all’approvazione degli atti di gara da parte del membro della commissione (Consiglio di Stato sentenza n. 6135/2019)».
Questa incompatibilità esprime l’esigenza di terzietà tra «amministrazione attiva ed amministrazione di controllo, essendo l’alterità presupposto della imparzialità».
Di.Sa crede che questa possibilità, invece, deve ritenersi preclusa nel diritto degli appalti: pertanto chi valuta/giudica le offerte non può pretendere, legittimamente, anche di approvare gli atti conclusivi del procedimento.