Codice Appalti: il principio di unicità dell’offerta
Il principio di unicità dell’offerta impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, in modo che essa abbia un contenuto certo ed univoco.
È solo così che si possono garantire da una parte il buon andamento, l’economicità e la certezza dell’azione amministrativa nella valutazione delle offerte e, dall’altra, la par condicio tra i concorrenti, dando le stesse possibilità di ottenere l’aggiudicazione.
Appalti pubblici: il principio di unicità dell’offerta
A spiegarlo è il TAR Lombardia con la sentenza del 12 febbraio 2024, n. 346, con la quale ha respinto il ricorso proposto da un operatore contro l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente, che avrebbe presentato un’offerta duplice o alternativa.
Nel dettaglio, l’impresa aggiudicataria avrebbe proposto in gara un unico sistema, utilizzabile con due diverse tipologie di prodotto. Un’offerta simile non avrebbe configurato l’ipotesi di miglioria, bensì di duplicazione del prodotto.
La tesi non è stata condivisa dal giudice lombardo: il sistema proposto in gara era lo stesso a fronte della possibilità di scegliere tra due accessori, con l’obiettivo di utilizzare quello maggiormente adattabile alle esigenze specifiche dell’utente del servizio oggetto dell’affidamento, senza che di fatto ci fossero differenze sostanziali nel sistema offerto.
E al contempo, il TAR ha appunto ricordato che ai sensi dell’art. 32, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “il principio di unicità dell’offerta, impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco. Esso è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione”.