Codice dei contratti 2023: il principio di applicazione dei Contratti collettivi nazionali
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Il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro
Nelle procedure di appalto pubblico risulta particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione. Tuttavia, ciò non dovrebbe in alcun modo impedire l’applicazione di condizioni di lavoro e di occupazione che siano più favorevoli ai lavoratori. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro dovrebbe essere svolta nelle fasi pertinenti della procedura di appalto, nell’applicare i principi generali che disciplinano la selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione dei contratti, nell’applicare i criteri di esclusione e nell’applicare le disposizioni riguardanti le offerte anormalmente basse.
Cosa prevede il Codice dei contratti
In questa cornice si delinea l’articolo 11 del nuovo D.lgs. n. 36/2023, relativo al principio di applicazione dei Contratti collettivi nazionali di settore da scegliere tra quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (i c.d. contratti leader), alle inadempienze contributive ed al ritardo nei pagamenti.
Come già previsto dall’art. 30, comma 4 D.lgs. n. 50/2016 il Contratto collettivo nazionale di settore è riferito non più all’attività prevalente esercitata dall’impresa (come si è sempre sostenuto sulla base dell’art. 2070 del cod. civ.), bensì alle prestazioni oggetto dell’appalto da eseguire. Qualora siano applicabili diversi contratti collettivi compatibili con l’oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario può applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nella lex specialis, ma purché garantisca le stesse tutele.
La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
A tale riguardo giunge la Nota prot. n. 687 del 19 aprile 2023, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di uniformare l’attività del personale ispettivo e facendo esplicito riferimento all’art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, fornisce alcune specifiche per l’individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende.
“Appare dunque imprescindibile che le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applichino il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e – aspetto ugualmente determinante – quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. Alternativamente la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo art. 11 e delle verifiche di cui al successivo art. 110. Ne consegue che, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi”.