Codice dei contratti: riforma a rischio?
Tutti ricordano il famoso proverbio popolare “Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco” come un modo di fare sempre attenzione fino al momento in cui un determinato evento non si compie. Allo stesso modo, benché tutti diano per certa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2023 del nuovo Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti, le tempistiche impongono una certa cautela.
La scadenza della delega e la proroga
Così come previsto dalla Legge delega 21 giugno 2022 n. 78 e confermato in una nota di trasmissione dello Schema del Codice dei contratti inviata dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e all’ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il termine della scadenza della delega al Governo per l’adozione del nuovo Decreto Legislativo sarebbe stata il 9 gennaio 2023.
Considerato, però, che il termine per l’espressione del parere parlamentare è successivo al 9 gennaio 2023 (i pareri di Camera e Senato sono arrivati il 23 febbraio 2023), così come previsto all’art. 1, comma 4, ultimo periodo della Legge n. 78/2022, la scadenza della delega è stata prorogata di 3 mesi e fissata, dunque, nel 9 aprile 2023.
Entro il 9 aprile 2023, dunque, il Governo dovrà adottare il Decreto Legislativo con il quale saranno abrogate tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e previste le nuove regole per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il problema delle tempistiche
È stato convocato il 30 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva del nuovo Decreto Legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici sul quale restano alcuni dubbi legati ad aspetti formali che riguardano le procedure indicate nella legge delega.
L’art. 1, comma 4 della legge delega prevede, infatti, che dopo aver ricevuto il parere delle Commissioni parlamentari, ove questo “indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui alla presente legge“, ove il Governo non intenda conformarsi dovrà trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. A seguito di questa nota “Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall’assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato“.
Benché il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti abbia più volte affermato che il nuovo Decreto Legislativo approderà sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, al momento il Governo non ha risposto ai pareri di Camera e Senato arrivati lo scorso 23 febbraio. Pareri che sono stati favorevoli ma con parecchie osservazioni sul quale il Governo potrà:
- scegliere di non fare nulla perché di pareri “favorevoli” si tratta;
- rispondere attendendo 10 giorni prima dell’emanazione definitiva del Decreto Legislativo.
Nel secondo scenario, non si comprende come ad oggi (24 marzo 2023) possano esserci i tempi per convocare un Consiglio dei Ministri e approvare definitivamente il Decreto Legislativo.
Il problema “Costituzionale”
Nel primo scenario resta invece una seconda problematica (che riguarda anche il secondo scenario). Come segnalato dall’amico dott. Alessandro Boso, coordinatore scientifico di CodiceAppalti.it, l’art. 76 della Costituzione recita:
L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
La Legge n. 400/1988 (attuativa dell’art 76 della Costituzione) recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, all’art. 14 definisce i criteri di approvazione dei Decreti Legislativi.
Al comma 1 è previsto “I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione“.
Mentre al successivo comma 2 “L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza“.
Chiaro è che siamo già fuori i termini previsti dato che la scadenza della delega è fissata il 9 aprile 2023 e i 20 giorni prima sono scaduti il 20 marzo 2023. Ma probabilmente il Decreto Legislativo alla fine sarà davvero pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2023, in barba a qualsiasi procedura e disciplina costituzionale.