Calcolo dei costi della manodopera negli appalti pubblici
Indicando nella offerta i costi della manodopera, l’operatore economico non deve fare riferimento ad un costo medio del lavoro ma ai propri costi effettivi, cioè a quanto lui ritiene di dover sostenere in caso di aggiudicazione della commessa, tenuto conto del numero di ore di lavoro da impiegarsi nell’appalto, delle eventuali condizioni di esecuzione migliorative proposte, delle figure professionali che intende impiegare in esso e del loro costo orario effettivo.
Il costo della manodopera quantificato dal concorrente potrà quindi certamente discostarsi da quello stimato dalla stazione appaltante sulla base dei costi medi tratti dalle tabelle ministeriali, in quanto i reali valori aziendali possono ben risultare diversi a causa di agevolazioni, sgravi fiscali o contributivi, detrazioni varie, nonché alle ore effettivamente proposte e i livelli retributivi del proprio organico.
Il costo della manodopera quantificato non potrà in nessun caso essere inferiore ai minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi di riferimento, pena l’esclusione dell’offerta della procedura per incongruità non giustificabile (cfr. art. 110, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023).