L’ANAC, nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, spiega come effettuare il controllo sull’equivalenza fra un CCNL indicato dall’operatore economico nella propria offerta tecnica e quello, diverso, indicato dalla stazione appaltante, vale a dire il controllo di equivalenza delle tutele fra due CCNL.
Tale controllo si articola in due passaggi:
- in primis la stazione appaltante deve verificare l’equivalenza delle tutele economiche.
Il valore di raffronto deve essere annuale e dunque, dato che in genere i CCNL individuano una retribuzione tabellare mensile, questa dovrà essere apportata su base annuale tenendo conto di tutte le mensilità supplementari.
L’ANAC precisa, inoltre, che si dovranno considerare ulteriori indennità previste dai CCNL, quali le indennità economiche aggiuntive alla retribuzione tabellare che spetterebbero stabilmente ai lavoratori in ragione delle prestazioni previste dall’appalto.
La misura degli scatti di anzianità, invece, non rientra nel confronto.
- In secundis, se la prima equivalenza sussiste, la stazione appaltante deve verificare l’equivalenza delle tutele normative.
Per questo secondo passaggio si fa riferimento ai seguenti 12 istituti tracciati dall’ANAC, che dovranno, con non poche difficoltà, essere oggetto di comparazione:
- Lavoro supplementare
- Lavoro straordinario
- Disciplina compensativa delle ex festività soppresse
- Periodo di prova
- Periodo di preavviso
- Periodo di comporto in caso di malattia e infortunio
- Malattia e infortunio
- Maternità
- Monte ore di permessi retribuiti
- Bilateralità
- Previdenza integrativa
- Sanità integrativa
La stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza delle tutele normative in caso di scostamenti marginali e limitati a non più di due voci.