A seguito della richiesta del Tar Lombardia, la Corte di Giustizia Europea si pronuncia a favore della sopracitata compatibilità, e in particolare del limite generale del 30 per cento di prestazioni subappaltabili (attualmente 40 per cento). Il limite del 30 per cento (ma anche il limite del 40 per cento previsto dallo Sblocca Cantieri), è di conseguenza illegittimo, e il problema è la sua stessa esistenza. Era stato stabilito che la clausola del capitolato di un appalto pubblico di lavori, è incompatibile con la direttiva appalti. La normativa nazionale fa si che il coinvolgimento nelle commesse pubbliche,risulti meno appetibile per le associazioni criminali, il che consentirebbe di prevenire il fenomeno dell’infiltrazione mafiosa nelle commesse pubbliche. Il fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo. Quello che però sembra eccessivo è il fatto che – per tutti gli appalti – una parte rilevante dei lavori, delle forniture, dei servizi, dev’essere realizzata dall’offerente stesso, per evitare di vedersi escluso dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui l’ente aggiudicatore sia in grado di verificare le identità dei subappaltatori interessati e ove ritenga, in seguito a verifica, che tale divieto non sia necessario al fine di contrastare la criminalità organizzata nell’ambito dell’appalto in questione.
E’ possibile porre limiti al subappalto, che non siano generali e indifferenziati?
Sembra che si possa leggere, tra le righe della sentenza, un’apertura ad una possibilità di limitare il subappalto, autorizzando la specifica stazione appaltante a limitare essa stessa tale istituto, magari ponderando discrezionalmente