Compensazione debiti con crediti Superbonus: l’ok del Fisco

È possibile utilizzare i crediti di imposta Super-ACE e relativi a bonus edilizi a compensazione di debiti fiscali, quali il prelievo erariale unico (PREU) e lo 0,8% dovuto sulle somme giocate, derivanti dalle attività di impresa di gioco online.

La conferma arriva con la Risposta dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2024, n. 139, a un’impresa decisa ad acquistare crediti d’imposta:

  • maturati da soggetti terzi, di cui all’articolo 19 del decreto ­legge 25 maggio 2021, n. 73, (cd. Super­-ACE), al fine di utilizzarli in compensazione degli importi dovuti a titolo di PREU e di 0,8% sulle somme giocate;
  • maturati da soggetti terzi, di cui all’articolo 121 del decreto ­legge del 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio),

con intenzione di usarli a compensazione non solo delle somme dovute a titolo di PREU, ma anche di quelle dovute a titolo di 0,8% sulle somme giocate.

Crediti Superbonus a compensazione orizzontale: la risposta del Fisco

Preliminarmente il Fisco ha ricordato che l’articolo 17 del d.Lgs. n. 241/1997 disciplina i versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche.

Nello specifico, il comma 2 riporta l’elenco dei crediti e debiti interessati dal versamento unitario e dalla compensazione, con una previsione di chiusura del sistema, secondo cui, «Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: ….h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore».

Come, in più occasioni, precisato dalla prassi amministrativa, la norma, nel disciplinare la cd. compensazione orizzontale, consente di utilizzare il modello di versamento unitario (F24) al fine di assolvere, con un’unica operazione, il pagamento delle somme elencate al comma 2, anche mediante compensazione con eventuali crediti relativi alle entrate sempre ivi indicate.

Se una somma può essere riscossa tramite Modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi (anche di natura agevolativa) che possono essere esposti nel modello F24, salvo che, ovviamente, non sia stato disposto un divieto espresso al pagamento tramite compensazione.

Il principio della compensazione dei versamenti, previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, viene esteso non solo ai tributi e alle altre entrate oggetto della dichiarazione unificata, e ad altre eventuali fattispecie speciali, ma ad ogni altra entrata, anche di carattere non fiscale o parafiscale, da individuare in sede regolamentare con decreto dei Ministri competenti, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di entrate dovute sulla base di dichiarazione o denuncia, che di atto proveniente dall’ente creditore.

Ok alla compensazione con crediti Super-ACE e Superbonus

Sulla base di queste premesse, il Fisco ha precisato che:

  • il credito cd. Super-Ace la cui disciplina è contenuta all’articolo 19 del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021, può, ai sensi del comma 6 del citato articolo, essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione;
  • i crediti per interventi edilizi di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, ai sensi del comma 3, sono ammessi «in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite».

In linea con quanto già chiarito con altre risposte fornite dall’Amministrazione fiscale, secondo AdE è quindi possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di PREU e di canone di concessione di cui all’articolo 1, comma 530, lettera b) della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (debito di “carattere non fiscale”), con i crediti di imposta da Super-Ace e da bonus per interventi edilizi acquisiti a mezzo di cessione del credito.

Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti da Super-ACE e da bonus per interventi edilizi, non si applicano i limiti di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 – limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi ­ pro tempore vigenti.

No al visto di conformità per crediti Super-ACE

Infine, in relazione all’apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito Super-ACE, del visto di conformità, il Fisco ricorda che come chiarito dalla circolare 25 settembre 2014, n. 28/E:

  • l’obbligo riguarda tutti i crediti d’imposta il cui presupposto sia riconducibile alle imposte sui redditi e relative addizionali;
  • rimangono esclusi dall’obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa.

Considerato che il credito super-ACE è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte menzionate dall’articolo 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la sua indicazione nella dichiarazione dei redditi è funzionale all’attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto. Ne deriva che l’utilizzo in compensazione del credito da Super-ACE non è soggetto all’obbligo di apposizione del visto di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato d.Lgs. n. 241/1997.

 

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