Il CCT potrà essere composto da tre (ovvero cinque) membri. Ciascuna delle parti, ossia stazione appaltante ed esecutore dei lavori, nominerà uno (ovvero due, nel caso di CCT composto da cinque membri) componenti. Il terzo (o il quinto) membro, con funzioni di presidente, sarà nominato di comune accordo dai membri designati dalle parti. Ove questi soggetti non giungano alla nomina del presidente, tale adempimento spetterà al Ministero, nel caso di opere di interesse nazionale, ovvero alle città metropolitane, per le opere di loro competenza.
I presidenti e i componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell’opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici.
Il CCT ha il compito di accompagnare l’intera fase di esecuzione, dall’avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull’esecuzione.
Di.sa. ritiene che la funzione primaria del CCT sia di risolvere le controversie insorte tra le parti, controversie che potrebbero rallentare o, nei casi più gravi, paralizzare l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto.
Per essere messo nelle condizioni di svolgere correttamente il proprio compito, è previsto che ai componenti il CCT vengano consegnati tutti i documenti relativi al contratto.
Il Collegio potrà, inoltre, sentire le parti al fine di comprendere quali siano le questioni controverse, nonché chiedere e ottenere tutta la ulteriore documentazione che ritenga necessaria alla composizione delle controversie insorte.
Dal momento della formulazione dei quesiti, il CCT ha quindici giorni (venti in caso di controversie di maggiore complessità) per fornire risposte ai predetti quesiti.