Condanna successiva all’aggiudicazione definitiva. Deve essere comunicata!. L’aggiudicataria non ha informato la stazione appaltante di una sentenza di condanna non definitiva a carico di un procuratore per il reato di cui all’art. 353 c.p. (turbata libertà degli incanti).La sentenza è intervenuta dopo l’aggiudicazione, prima della stipula del contratto.La stazione appaltante ha disposto la revoca dell’aggiudicazione della gara, essendo venuto meno l’elemento fiduciario che deve contraddistinguere il rapporto con l’appaltatore.Il ricorso avverso la decisione della stazione appaltante viene respinto da Tar Lazio Roma, Sez.I, 21/10/2019 n. 12106.Le motivazioni meritano di essere sottolineate.

Né rileva la circostanza che la sentenza di condanna sia intervenuta nel periodo intercorso fra l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto, atteso che, per giurisprudenza granitica, i requisiti di partecipazione alla gara devono essere mantenuti dall’impresa partecipante, senza soluzione di continuità, per tutta la durata non solo della procedura di aggiudicazione, ma anche del rapporto con la stazione appaltante (cfr. ex multis: Cons. Stato, Ad. Plenaria, nn. 5, 6 e 10/2016). Il bando di gara, infatti, prevedeva al par. III.2.2: “Il concorrente dovrà dichiarare: – di non trovarsi in alcuna della condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice o in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione”.

L’esclusione della concorrente dalla gara, infatti, trova la propria causa non solo nella rilevanza della condanna, ai fini dell’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, ma anche nella mancata comunicazione alla stazione appaltante di detta condanna, che ha impedito alla stessa di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente.

Ciò posto, deve confermarsi il principio per cui qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere sul processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti circa l’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili (Cons. Stato, Sez. III, 29 novembre 2018, n. 6787; id. Sez. V, 13 giugno 2018, n. 3628; id. Sez. V, 25 febbraio 2016, n. 761). In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti: costoro, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione (ex multis: Cons. Stato, Sez. V, 24 settembre 2018, n. 5500).

Il ricorso viene respinto.

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