La disciplina dell’ accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti stabiliti dall’ articolo 53 del Dlgs n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara, in particolare, all’ esecuzione dei contratti pubblici. É questo, in sintensi, l’ orientamento espresso dal Consiglio di Stato, in Adunanza plenaria , con la sentenza n. 10/2020 .
L’ Adunanza plenaria,affrontando anche altri aspetti collegati al diritto di accesso in generale, pone fine alla controversa interpretazione circa l’ applicabilità o meno della disciplina dell’ accesso civico generalizzato ( articolo 5, comma 2, del Dlgs 33/2013) agli atti dell’ appalto sia della fase pubblicistica sia della fase esecutiva del contratto. Il collegio si sofferma sul contrasto giurisprudenziale caratterizzato dalle sentenze della sezione III, 5 giugno 2019, n. 3780 e dalle sentenze gemelle della sezione V, 2 agosto 2019, n. 5502 e n. 5503 che poi, semplificando, hanno portato all’ ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 8501/2019 .
Il Collegio pone in evidenza, con ampie sottolineature, la rilevanza del valore della trasparenza e delle conoscibilità degli atti della pubblica amministrazione chiarendo la distinzione fondamentale tra «bisogno di conoscenza» alla base della richiesta dell’ accesso documentale tradizionale (di cui alla legge 241/1990) e il «diritto alla conoscenza» tutelato dall’ accesso civico generalizzato. L’ accesso civico generalizzato convive con le altre tipologie dell’ accesso documentale e dell’ accesso civico «semplice» costituendo lo strumento volto ad assicurare quel controllo democratico in grado di prevenire forme di corruzione nella pubblica amminstrazione in superamento del limite posto «all’ accesso documentale che non ammette un controllo generalizzato sull’ attività delle pubbliche amministrazioni».
Di.Sa dice che rimane ferma, l’ esigenza di una equilibrata applicazione della nuova prerogativa “secondo un canone di proporzionalità, proprio del test del danno (c.d. harm test), che preservi il know-how industriale e commerciale» senza però «sacrificare del tutto l’ esigenza di una anche parziale conoscibilità di elementi fattuali, estranei a tale know-how».