Le amministrazioni sono tenute a valutare l’incidenza della situazione emergenziale da Covid-19 sull’esecuzione degli appalti, disponendo la sospensione quando risulti evidente che le particolari condizioni non consentono la prosecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture. Una direttiva del Ministro delle Infrastrutture, all’Anas e alle ferrovie, emanata con una nota del 23 marzo, interviene sulla complicata questione, affermando l’applicabilità alle procedure di gara della disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 103 del Dl 18/2020, che regolala sospensione dei procedimenti amministrativi.
La nota chiarisce che la disposizione del decreto legge, si applica per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, a eccezione dei casi per i quali lo stesso articolo 103 prevede l’esclusione, a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal Dlgs 50/2016.
L’applicazione dell’art. 103 del Dl 18/2020, tuttavia, confligge con la disposizione del codice dei contratti pubblici che regola la definizione e le modifiche dei termini procedurali.
L’art. 79 del Dlgs 50/2016, infatti, stabilisce al comma 3, i casi nei quali le stazioni appaltanti sono tenute a prorogare i termini per la ricezione delle offerte, in modo che gli operatori economici interessati, possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, includendo tra queste anche l’ipotesi nella quale siano effettuate modifiche significative ai documenti di gara.
I nuovi termini, inoltre, devono essere pubblicizzati con le modalità con cui sono stati resi noti originariamente e per essi le stazioni appaltanti devono procedere alla modifica nei sistemi informatici (ad esempio, nella piattaforma Anac, con specificazione nel sistema che gestisce il codice identificativo gare).
Di.Sa precisa che le stazioni appaltanti possono, portare a termine le procedure urgenti, soprattutto quelle connesse alle esigenze della situazione emergenziale.