Oggi affrontiamo il caso di un’impresa fallita.
Essa può essere autorizzata ad attuare i contratti già stipulati e non può partecipare a nuove procedure di affidamento. Questo è quanto ha stabilito l’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Questo argomento viene ripreso nell’art. 80 del del codice appalti che stabilisce quanto segue: ” una causa che vieta la partecipazione alle procedure di affidamento, è che l’operatore economico deve essere sottoposto a fallimento oppure che si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o che nei suoi confronti si stanno effettuando controlli per evincere una di sopracitate situazioni, fermo restando quanto previsto dagli art.110 del codice dei contratti pubblici ( riportiamo quanto previsto in esso: «il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato»)e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Di.Sa afferma che, le imprese fallite, devono conservare l’attestazione di qualificazione per poter continuare ad attuare i contratti in corso di svolgimento, e che la Soa, dal momento in cui vi è l’ autorizzazione alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa e l’autorizzazione all’esecuzione dei contratti già stipulati, prevede la sospensione di tale controllo fino a che non scade il periodo di esercizio provvisorio dell’attività.