Per quanto riguarda i costi della manodopera, è stata emessa una nuova sentenza da parte del Tar. La sentenza in questione è la n. 2634 del 29 dicembre 2020, nella quale viene ribadito che nell’offerta economica, l’operatore economico deve inserire i propri costi della manodopera e quegli oneri aziendali riguardanti l’adempimento delle disposizioni in merito alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e prima di procedere all’aggiudicazione devono essere verificate le condizioni previste dall’art.97, comma 5, lettera d.
Tale comma prevede due differenti obblighi, ossia quello per l’operatore economico che deve indicare nell’offerta i costi della manodopera; e quello riguardante la stazione appaltante che deve controllare i costi della manodopera rispettando l’art.97 sopra citato.
Precisa che i costi devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle , tabelle che sono del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Di.Sa rammenta che l’obbligo di tali controlli di cui all’art. 95 comma 10, non devono in alcun modo essere scambiati con la probabile verifica della difformità dell’offerta di cui all’art. 97, poichè il primo articolo riguarda il controllo obbligatorio anche in assenza di una vera e propria verifica di anomalia.