“Nei contratti di lavoro e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

Il disposto dell’art. 41, comma 14 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) ha generato dubbi di interpretazione sulla possibilità di ribassare i costi della manodopera e più volte già nell’ambito di contenziosi in materia di appalti, la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che possono essere soggetti a ribasso, purché con adeguata puntuale motivazione da parte dell’operatore economico e dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale che permetta di raggiungere economie di scala.

Lo conferma anche la sentenza del TAR Campania del 13 giugno 2024, n. 3732.

Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell’offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l’anomalia dell’offerta.

Inoltre l’inderogabilità assoluta dei costi della manodopera individuati dalla stazione appaltante, determinerebbe un’eccessiva compressione della libertà d’impresa, in quanto l’operatore economico potrebbe dimostrare ad esempio che il ribasso è correlato a soluzioni innovative e più efficienti, oppure, soprattutto in ipotesi di appalto di servizi, alla sua appartenenza ad un comparto, per il quale viene applicato un CCNL diverso da quello assunto come riferimento dalla stazione appaltante.

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