Con la sentenza del Consiglio di Stato del 12 novembre 2024, n. 9084 è stato accolto il ricorso di un concorrente contro l’aggiudicazione in favore di un altro operatore che aveva proposto un ribasso pari a quasi il 50% sui costi della manodopera, accettato dalla Stazione Appaltante, nonostante il disciplinare di gara lo avesse espressamente vietato.

Il TAR aveva giudicato legittimo l’operato della SA, ribadendo che “i costi della manodopera non sono in assoluto insuscettibili di ribasso”.

Una tesi non accettata dal Consiglio di Stato, che ha accolto l’appello, evidenziando la palese sottostima del costo del lavoro, in violazione del Disciplinare di gara a mente del quale “I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso”.

Spiega il Consiglio che, anche quando il ribasso dei costi relativi alla manodopera fosse consentito dalle norme primarie, l’esplicita ed inequivoca previsione di segno contrario portata dalla lex specialis non consentiva la presentazione di un’offerta riportante un simile ribasso.

Conseguentemente, l’offerta dell’aggiudicataria andava esclusa perché non conforme alla lex specialis.

L’appello è stato quindi accolto, con annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara, e dichiarata l’inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, con subentro della ricorrente nel contratto stesso.

 

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