Costo della manodopera: quando deve includere il personale impiegato (anche) in altri appalti

Consiglio di Stato, sez. III, 16.09.2024 n. 7582

L’argomentazione di fondo sviluppata dall’appellante fa leva sul rilievo che le tre figure professionali in parole vengono impiegate dall’operatore economico trasversalmente su più commesse, con la conseguenza che per ciascuna di loro non sarebbe stato necessario indicare il relativo costo in sede di offerta.
Rileva tuttavia la Sezione che, a ben vedere, ciascuna delle professionalità indicate in offerta dalla DS ha compiti precisi, che presuppongono una sua attività costante ancorché non continuativa nella commessa per cui è causa.
In questa prospettiva, non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata dall’appellante, secondo cui “l’obbligatoria indicazione dei costi della manodopera, all’interno dell’offerta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dell’offerta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione all’offerta da presentare per il singolo appalto”. (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 agosto 2023, n. 7815).
Con argomentazioni che condivide e dalle quali il Collegio non vede ragioni di discostarsi, la Sezione ha stabilito che deve essere operata un’analisi attenta al caso concreto, al fine di verificare l’effettivo impiego delle risorse umane nello specifico appalto, con l’obiettivo di accertare se si tratti non di “figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto all’esecuzione dell’appalto, ovvero impiegate in via indiretta e solo occasionalmente (v. Cons. Stato, sez. V, n. 6786 del 2020; sez. III n. 6539 del 2020), ma, al contrario, figure direttamente operative, stabili, dedicate alla specifica commessa e non attratte ad un regime di mera reperibilità, l’inclusione dei relativi costi nell’ambito delle spese generali non pare corretta, non integrandosi alcun specifica eccezione all’obbligo di una distinta ed espressa indicazione di tali costi tra gli oneri della .”
[…]
La conseguenza che ne deriva è che in ogni caso l’impiego di dette risorse avrebbe comunque comportato un costo per l’operatore economico, non potendosi ragionevolmente sostenere, a contrario, che le professionalità siano utilizzabili nummo uno, ovvero che il loro costo sia indeterminabile o pari a zero per il solo fatto di essere impiegate (anche) in altre commesse, poiché così ragionando si arriverebbe al paradosso per cui non sarebbe prevedibile alcun costo per l’azienda per il solo fatto di utilizzare i dipendenti trasversalmente in vari appalti.
Né, come sostiene la DS, si può considerare il costo per le unità in questione assorbibile all’interno della voce “Costi di gestione e spese generali”.

 

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