Crediti edilizi non utilizzabili: come effettuare la comunicazione al Fisco
Sarà disponibile a partire dal 1° dicembre 2023 sulla Piattaforma Cessione Crediti del sito dell’Agenzia delle Entrate la nuova funzionalità dedicata alla comunicazione dei crediti inutilizzabili, prevista dal D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023 (c.d. “Decreto Asset“).
Comunicazione crediti non utilizzabili: il provvedimento del Fisco
La conferma arriva con la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 23 novembre 21023, prot. n. 410221, con il quale vengono definite le modalità di comunicazione dei crediti di imposta non utilizzabili derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, ai sensi dell’art. 25, comma 1 del Decreto Asset.
La norma dispone:
- al comma 1 che “Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024”
- al comma 2 che la mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro.
Crediti edilizi non utilizzabili: come effettuare la comunicazione
Con il nuovo servizio, la Piattaforma permette al soggetto interessato di indicare le rate dei crediti non utilizzabili. Nel dettaglio, il cessionario deve comunicare:
- nel caso di crediti tracciabili, il numero di protocollo telematico della comunicazione originaria (prima cessione o sconto in fattura) da cui sono derivate le rate;
- nel caso di crediti non tracciabili, il numero di protocollo telematico, i codici fiscali del cedente titolare della detrazione e del fornitore/primo cessionario) da cui sono derivate le rate.
In entrambi i casi, va indicata anche la data in cui l’attuale cessionario che effettua la comunicazione è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
La comunicazione si ritiene accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. In questo caso la comunicazione è immediatamente efficace e i crediti non risulteranno più nella disponibilità del cessionario.
Crediti sottoposti a sequestro o irregolari
Sullo stesso tema l’Agenzia delle Entrate ha anche pubblicato, sempre il 23 novembre, una FAQ sulla necessità di effettuare la comunicazione sui crediti di imposta sottoposti a sequestro.
Sul punto, il Fisco specifica che i crediti sottoposti alla misura cautelare non devono essere oggetto di comunicazione in quanto è già in possesso di tale informazione: il sequestro viene infatti comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria che ne sospende tempestivamente la possibilità di utilizzo in compensazione, eliminandoli dal cassetto fiscale.
Diversamente, rientrano nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.