Criteri Ambientali Minimi: vanno sempre specificati nel bando?

Il mancato, esplicito riferimento alla normativa che disciplina i criteri ambientali minimi relativi a una determinata tipologia di lavori o servizi non è condizione tale da annullare il bando di gara e da fare ripetere totalmente la procedura, quando il loro inserimento nella lex specialis è obbligatorio.

Questo in virtù del principio di eterointegrazione automatica, come stabilito all’art. 34 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

CAM nel bando di gara: vanno sempre richiamati?

A specificarlo è il TAR Lazio con la sentenza del 26 novembre 2024, n. 21224, respingendo il ricorso proposto da un OE contro il provvedimento di aggiudicazione in favore di un altro concorrente, nell’ambito di una procedura per l’affidamento in appalto di un servizio di manutenzione.

Secondo il ricorrente, il bando di gara sarebbe stato illegittimo per violazione degli artt. 34 e 71 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), non menzionando né facendo applicazione dei DM 23 giugno 2022, nn. 255 e 256, adottati dall’allora MITE, recanti rispettivamente i criteri ambientali minimi (c.a.m.) per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e i c.a.m. per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

In nessuna parte della lex specialis, spiega il Consorzio ricorrente, neppure nel disciplinare né nel capitolato di gara i criteri sarebbero stati menzionati o richiamati, determinandosi così l’illegittimità del bando e la caducazione dell’intera procedura di gara come occorso in un precedente giurisprudenziale più volte citato (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2024, n. 4701).

Il principio dell’eterointegrazione automatica

Il TAR ha respinto nel merito il ricorso, specificando che nell’appalto in esame i c.a.m. di riferimento sono unicamente quelli dettati dal d.m. 256/2022, il quale prevede che in «ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti c.a.m. si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”».

Precisato come primi due capitoli afferiscano a un servizio di progettazione irrilevante rispetto all’oggetto dell’appalto, residuano unicamente i criteri che, come specificato nel DM, sono «obbligatori in base a quanto previsto dall’art. 34 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50»: ne discende che ai sensi dell’art. 34 del Codice degli Appalti, il bando di gara deve reputarsi automaticamente eterointegrato dei due menzionati criteri ambientali. Pertanto, l’omesso richiamo non determina, di per sé, invalidità del bando.

Peraltro, considerato che il rispetto dei criteri è imposto d’imperio eche nel caso in esame non avrebbe determinato alcun punteggio premiale, il ricorso non è fondato.

Omesso richiamo ai CAM: entro quando impugnare il bando?

Inoltre il giudice amministrativo ha specificato che il ricorso era comunque tempestivo: l’omesso richiamo espresso, nel bando e nel disciplinare di gara, del decreto ministeriale recante i CAM non ha avuto l’effetto di escludere in radice la presentazione dell’offerta e, oltretutto, in un’ottica di più ampio respiro, onerare un operatore economico di gravare immediatamente il bando in assenza della conoscenza dell’esito della procedura potrebbe condurre ad esiti paradossali come l’annullamento di un atto favorevole su impulso della stessa parte, in evidente violazione dei principi generali del processo amministrativo, trasformando così il giudizio in una giurisdizione di tipo oggettiva.

Allo stesso modo, l’operatore era legittimato a ricorrere, avendo allegato e dimostrato come l’eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto determinare un effettivo vantaggio sostanziale, con il travolgimento tout court dell’intera procedura di gara.

In ogni caso, considerato che i CAM erano comunque automaticamente eterointegrati nel bando, che essi non erano funzionali ad otterener un ulteriore punteggio premiale, esso era pienamente legittimo, così come, di conseguenza, l’aggiudicazione in favore di un altro concorrente.

 

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