Decreto Agosto e abusi edilizi, disparità di trattamento tra edifici in condominio ed unifamiliari. La conversione in legge del Decreto Agosto dovrà arrivare entro il 13 ottobre 2020. Tra le disposizioni inserite in sede di conversione in legge abbiamo rilevato quelle relative alle assemblee condominiali in videoconferenza e agli abusi edilizi per l’accesso alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,n. 77.

Per quanto concerne gli abusi edilizi, la legge di conversione del Decreto Agosto (ancora non in Gazzetta) aggiunge all’art. 119 del Decreto Rilancio il seguente comma 13-ter:

“Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

L’obiettivo di questo nuovo comma è chiaro: prendere coscienza delle condizioni del patrimonio immobiliare italiano e fare in modo che il superbonus per gli interventi sulle parti comuni possa essere fruito anche dai proprietari di case con abusi edilizi di varia natura.

In sostanza, le dichiarazioni di conformità urbanistica-edilizia e gli accertamenti dello Sportello Unico per l’Edilizia dovranno riferirsi esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dagli interventi. Chiaramente questo si riferisce unicamente agli interventi trainanti, mentre resta inteso che per gli interventi trainanti eventuali abusi precluderebbero l’accesso al superbonus.

Ciò, però, lascia intendere che ci saranno delle disparità di trattamento tra edifici in condominio ed edifici unifamiliari. Se ne caso di edifici in condominio il tecnico dovrà asseverare solo gli interventi sulle parti comuni, per gli edifici unifamiliari non si capisce se la dichiarazione di conformità urbanistica-edilizia potrà riguardare solo, ad esempio, la facciata in caso di cappotto termico o sarà comunque necessario valutare la presenza di abusi considerato che l’intervento non riguarda “parti comuni”.

Restiamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Agosto e di nuovi chiarimenti che certamente arriveranno dai protagonisti di questa nuova detrazione fiscale che, pur riconoscendone l’importanza, sembra sempre di più un intricato labirinto dal quale stentiamo tutti ad uscirne.

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