Decreto Prezzi del MiTE pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Prezzi del Ministro della Transizione Ecologica (MiTE), il provvedimento che aggiorna i tetti massimi dei prezzi dei materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati dai bonus fiscali.
I nuovi massimali di costo si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo il 15 aprile 2022 (data di entrata in vigore del decreto, fissata al trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
I nuovi tetti di costo aggiornano quelli già vigenti per l’ecobonus con il Decreto Requisiti Tecnici e massimali di costo (DM 6 agosto 2020), aumentandoli almeno del 20% per tenere conto dei rincari delle materie prime e dell’inflazione.
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi, cioè non contengono IVA, oneri professionali e costi di posa in opera.
L’Allegato A del Decreto Prezzi del MiTE, che sostituirà l’Allegato I del DM 6 agosto 2020, contiene una serie di interventi, tutti riconducibili alla riqualificazione energetica, e fissa i costi massimi relativi a beni non contemplati dal DM 6 agosto 2020, come gli impianti con micro-cogeneratori.
Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
A questi prezziari e listini si dovrà far riferimento anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di adeguamento sismico o di tinteggiatura di una facciata.
Ai valori massimi del Decreto Prezzi del MiTE deve attenersi chi fruisce di bonus per la riqualificazione energetica attraverso una delle tre modalità possibili – detrazione Irpef, sconto in fattura, cessione del credito – ed è tenuto a produrre l’asseverazione di congruità delle spese.