Decreto Superbonus 2024: votata la fiducia al Governo
Nessun colpo di scena, la Camera dei Deputati, con 178 voti favorevoli e 102 contrari, ha approvato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Superbonus 2024), recante “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.
Oggi la votazione definitiva, dopo la quale il testo sarà trasmesso per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Decreto Superbonus 2024: la struttura
Confermata (e non poteva essere altrimenti) la struttura del D.L. n. 39/2024 coordinato con la legge di conversione, predisposta dalla Sesta Commissione (Finanze) al Senato che, dai 10 iniziali, ha esploso in provvedimento in 17 articoli tra bis e ter. Di seguito la struttura definitiva:
Capo I – Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali
- art. 1 – Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
- art. 1-bis – Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici
- art. 1-ter – Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
- art. 2 – Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
- art. 3 – Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
- art. 4 – Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
- art. 4-bis – Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia
- art. 4-ter – Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- art. 5 – Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE
- art. 6 – Misure per il monitoraggio dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0
Capo II – Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria
- art. 7 – Disposizioni urgenti in materia fiscale
- art. 7-bis – Interpretazione autentica dei commi 1 e 2 dell’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, in materia di ambito di applicazione del contraddittorio preventivo
- art. 8 – Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria
- art. 9 – Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi
- art. 9-bis – Disposizioni finanziarie
- art. 9-ter – Clausola di salvaguardia
- art. 10 – Entrata in vigore
Decreto Superbonus 2024: cosa cambia
Tra le principali disposizioni previste ricordiamo:
- l’obbligo di ripartire in 10 anni il superbonus “diretto” già a partire dalle spese sostenute nel 2024;
- i fondi per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale nelle zone terremotate e avviati dagli enti del terzo settore;
- lo stop alla remissione in bonis per la comunicazione delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito);
- le nuova comunicazioni preventive per gli interventi di riqualificazione energetica (ad Enea) e riduzione del rischio sismico (Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri);
- lo stop alla compensazione dei bonus edilizi in presenza di debiti con il Fisco di importo pari o superiore a 10.000 euro;
- le modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” che banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione, non potranno più utilizzare in compensazione con contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- il potenziamento dell’attività di controllo da parte dei Comuni;
- la modifica al bonus ristrutturazioni edilizie che per gli anni dal 2028 al 2023, diminuirà la sua aliquota dal 36% al 30% mantenendo il limite di spesa a 48.000 euro per unità immobiliare (unica eccezione riguarda gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, la cui aliquota resta al 50% con eguale limite di spesa).