Decreto Superbonus: il nuovo Dossier della Camera

Saranno settimane di passione quelle che arriveranno prima del 27 febbraio 2024 e che decideranno le sorti del disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) su cui, al momento e come spesso accaduto negli ultimi anni, sembra mancare una convergenza di intenti da parte del Parlamento italiano.

Decreto Superbonus: la ratio

Benché in Governo abbia completamente disatteso le aspettative degli operatori del comparto edile, il Parlamento ha ancora la possibilità di modificare le disposizioni contenute nel D.L. n. 212/2023 e provare a risolvere in anticipo quello che molto probabilmente sarà un disastro senza precedenti.

Non sono, infatti, bastate le continue modifiche al meccanismo delle opzioni alternative che non hanno sopito la voglia di superbonus. Lo ha dimostrato anche l’ultimo Report Enea secondo il quale nell’anno 2023 il totale degli investimenti ammessi all’anima energetica del superbonus hanno superato i 40 miliardi di euro (contro i 46 miliardi del 2022 e i 16 miliardi del biennio 2020-2021), che portano il totale a circa 102 miliardi di euro.

Ma, come si evince dallo stesso report Enea, il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione è pari a 91 miliardi di euro con la conseguenza che al momento ci sono almeno 11 miliardi di investimenti per lavori ancora da chiudere.

In questo contesto, considerate le difficoltà dovute al blocco della cessione dei crediti edilizi, la richiesta degli operatori oltre che dei contribuenti, era quella di avere qualche mese in più per chiudere i lavori in corso utilizzando la stessa aliquota del 2023 (90/110%).

Aspettativa, come detto, assolutamente disattesa dal D.L. n. 212/2023 che si è preoccupato più di contenere i costi a carico dello Stato che trovare soluzioni efficaci che evitassero inutili contenzioni, fallimenti e disagi per tutti.

La conversione alla Camera dei Deputati

Continua, intanto, alla Camera dei Deputati il percorso di conversione in legge e nei prossimi giorni arriverà con ogni probabilità una prima bozza di legge di conversione che passerà prima dall’approvazione dell’Assemblea e poi, in prima lettura, al Senato.

Dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera arriva un nuovo Dossier contenente la “verifica delle quantificazioni” che entra nel dettaglio di ogni singolo comma del D.L. n. 212/2023 esaminando le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

Di seguito l’analisi articolo per articolo.

 

Articolo 1 – Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia

L’art. 1, comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per le quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero (da parte dell’Agenzia delle entrate) in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del richiesto requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La relazione tecnica afferma che l’intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. Tenuto conto che ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall’intervento normativo, il mancato recupero dei benefici fruiti non comporta modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica.

Il comma 2 autorizza, a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge n. 176/2022, la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.

Il rinvio al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119 implica che la disposizione si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Il citato comma 3, art. 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha introdotto un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati; più specificamente, al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano in determinate condizioni reddituali, la norma ha autorizzato, in relazione agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la spesa di 20 milioni di euro nell’anno 2023. Alla misura sono stati ascritti effetti di maggiori spese correnti pari a 20 milioni per l’anno 2023 identici sui tre saldi di finanza pubblica.

Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 16.441.000 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Con riferimento alla corresponsione del contributo, la relazione tecnica ripete il contenuto della disposizione, sottolineando che la stessa opera nel limite delle risorse disponibili, ed informa che – dello stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 – sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000 da suddividere tra tutti i richiedenti.

Con riferimento a questo contributo, il Dossier rileva, da un lato, che la misura opera nei limiti delle risorse disponibili, certificate dalla relazione tecnica pari a 16,4 milioni, dall’altro che la disposizione prevede un’apposita compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il contributo, inizialmente, era stato iscritto nel bilancio dello Stato per l’anno 2023, con un apposito stanziamento ai fini del predetto saldo. Tale stanziamento viene ora utilizzato nel 2024, a valere sul relativo residuo di stanziamento.

Secondo il dossier, ai fini della puntuale definizione della platea degli aventi diritto al contributo, appare necessario che il Governo chiarisca, fermo restando il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, se il richiamo ai “soggetti di cui al comma 1” – contenuto al comma 2 – consenta di erogare il contributo medesimo solo a coloro che non hanno ultimato i lavori e che sono esclusi dalle procedure di recupero ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1, o se invece il contributo stesso debba essere erogato a tutti coloro che non hanno ultimato i lavori di cui al comma 1, anche se non hanno alcunché da restituire all’erario a causa della mancata fruizione dello sgravio fiscale, ad esempio per incapienza.

Il chiarimento risulterebbe opportuno in quanto, testualmente, il rinvio al comma 1 appare consentire entrambe le letture, posto che il citato comma 1 individua una fattispecie piuttosto che una categoria di soggetti.

 

Articolo 2 – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

La norma estende il divieto generale di fruizione attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura della detrazione fiscale, previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 (cosiddetto “blocca cessioni”), anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana, di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lett. c), secondo periodo per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), il relativo titolo abilitativo (comma 1).

Si prevede, inoltre, che i contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), siano tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (comma 2).

La relazione tecnica:

  • precisa che la disposizione di cui al comma 1 interviene in materia di deroga al divieto di opzione per il meccanismo di sconto in fattura/cessione del credito. In particolare, a legislazione vigente il blocco delle opzioni di cui alla citata norma non opera per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali. La modifica normativa in esame limita tale deroga solo in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, ricompresi nell’ambito dei predetti strumenti urbanistici, per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata in vigore del decreto-legge, risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi;
  • afferma che l’intervento è volto a restringere l’ambito di applicazione della deroga al divieto di opzione per il cosiddetto sconto in fattura/cessione del credito, ed è pertanto finalizzato a evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica afferma che dal punto di vista degli effetti sul gettito, poiché si tratta dell’introduzione di un obbligo per legge, saranno stipulate polizze aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente contratte. In relazione alle suddette polizze aggiuntive derivano due effetti di segno opposto in termini finanziari: l’effetto negativo relativo alla detrazione ai fini Irpef del 19 per cento e l’effetto positivo correlato all’imposta sui premi assicurativi. L’effetto positivo è tale da più che compensare quello negativo, determinando pertanto una neutralità della disposizione in esame.

 

Articolo 3 – Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche

La norma modifica la disciplina delle detrazioni Irpef per l’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

In particolare:

  • viene limitato l’ambito oggettivo dell’agevolazione, prevedendo che la stessa sia riconosciuta per la realizzazione di interventi aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. È inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con le modalità previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del TUIR, ovvero con bonifico bancario o postale, da cui deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente che sostiene le spese e il codice fiscale o la partita Iva di chi effettua i lavori (cd. bonifico parlante);
  • si precisa altresì che il rispetto dei requisiti di legge per l’accesso alla detrazione debba risultare da un’apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati;
  • viene abrogato il comma 3 del medesimo articolo 119-ter che, a legislazione previgente, aveva riconosciuto l’agevolazione anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Viene, inoltre, modificato l’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023, al fine di eliminare, dal 2024, la possibilità di continuare ad avvalersi della disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura in deroga al più generale divieto posto dal medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per le spese relative ad interventi di superamento delle barriere architettoniche. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2024 non è ammesso esercitare dette opzioni.

La disposizione prevede che sconto in fattura e cessione del credito restano comunque consentiti oltre la predetta data:

  • per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un “reddito di riferimento” non superiore a 15.000 euro (determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: si veda quanto chiarito nella scheda riferita all’articolo 1, comma 2).

Infine, si consente comunque di continuare ad applicare la detrazione per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e il relativo sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11 del 2023 (nel testo in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad alcune ipotesi ossia per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del nuovo provvedimento):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

La relazione tecnica afferma che le misure di fatto restringono l’ambito di applicazione dell’agevolazione in esame e pertanto non determinando oneri.

In merito ai profili di quantificazione, il dossier evidenzia che la norma modifica la disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche al fine di restringerne l’ambito applicativo nonché di limitare il ricorso alla sua fruizione mediante cessione del credito e sconto in fattura. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, dal momento che la norma appare suscettibile di determinare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica prudenzialmente non stimati.

 

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